Allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento: cosa prevede l’INVALSI

La legge prevede che i bambini e i ragazzi che rientrano nelle categorie BES e DSA abbiano a disposizione strumenti compensativi o misure dispensative coerenti con i loro Piani Educativi Individualizzati o Didattici. A chiarirlo la normativa vigente e una nota INVALSI pubblicata su Invalsiopen. Analizziamo, in questo articolo il caso del DSA.
Nota MIUR 1865 del 10.10.2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
La nota MIUR 1865 del 10.10.2017 recita che “Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove; ed usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l’utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.”
Alunni con disabilità e DSA
Il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 all’articolo 11 prevede che la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Dunque, il D. Lgs. 62/2017 e la nota MIUR 1865 del 10.10.2017 per gli alunni con DSA prevedono che possono essere adottate:
Misure compensative:
- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- dizionario
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice
Misure dispensative:
- esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese prevista per gli studenti con DSA o dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati totalmente dall’insegnamento della lingua straniera.
La certificazione clinica
Solo la certificazione clinica permette che le misure compensative siano applicabili agli allievi con DSA e a quelli con altri Bisogni Educativi Speciali (BES).
Nota sullo svolgimento delle Prove INVALSI 2022 – 2023
La nota sullo svolgimento delle Prove INVALSI relativa all’anno scolastico 2022 – 2023 precisa che “Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della L. n. 104/1992 e della L. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI”
Le prove standardizzate dell’INVALSI e la disabilità
L’articolo 11 dello stesso Decreto legislativo prevede che gli alunni con disabilità partecipino alle prove standardizzate previste dagli articoli 4 e 7 del 62/2017. È il consiglio di classe eventualmente a prevedere adeguate misure per lo svolgimento delle prove e, ove tali adeguamenti non fossero sufficienti, predisporre specifiche rimodulazioni della prova come l’esonero della stessa. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché’ ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
Nota informativa n. 4155 del 7.2.2023 e i requisiti di ammissione all’esame: avere partecipato alle prove INVALSI
La nota informativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 4155 del 7.2.2023 prevede che in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.