Maltempo, scuole chiuse martedì 16 maggio: stop in diversi comuni. L’elenco [IN AGGIORNAMENTO]
La situazione meteorologica avversa che sta affliggendo gran parte dell’Italia non mostra segni di miglioramento. Per il giorno successivo, martedì 16 maggio, la Protezione Civile sta rilasciando notifiche di allerta meteo a causa di temporali previsti con fenomeni di forte intensità.
Scuole chiuse martedì 16 maggio
Emilia Romagna
Alfonsine, Alto Reno Terme, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Castrocaro, Conselice, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Forlimpopoli, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marano sul Panaro, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Riccione, Sala Bolognese, San Benedetto V. di S., San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sant’Agata sul Santerno, Sasso Marconi, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Terre del Sole, Valsamoggia, Vergato, Vignola, Zocca
Marche
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Pesaro, Senigallia.
Campania
Afragola, Angri, Arzano, Aversa, Battipaglia, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casamicciola Terme, Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Corbara, Ercolano, Fisciano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Maiori, Massa Lubrense, Meta, Monte di Procida, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Ravello, Roccapiemonte, San Giorgio a Cremano, San Valentino Torio, Sant’Antimo, Sant’Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Sapri, Sarno, Scala, Siano, Somma Vesuviana, Sorrento, Succivo, Torre Annunziata, Torre del Greco, Villa Literno, Villaricca, Vietri sul Mare.
Notizia in aggiornamento
Differenza fra sospensione attività didattiche e chiusura degli istituti scolastici
La sospensione delle attività scolastiche può essere causata da eventi straordinari, simile alla sospensione delle attività durante le vacanze di Natale o Pasqua. In questo caso, solo il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli allievi e i docenti non sono obbligati ad esserci. Se i docenti devono svolgere attività previste dal piano annuale, come ad esempio collegi docenti o consigli di classe, possono farlo. In ogni caso, il Dirigente scolastico ha la facoltà di rimandare tali attività e di preavvisare i docenti coinvolti.
Se il personale ATA non può raggiungere la scuola, deve giustificare la propria assenza attraverso i permessi previsti dal contratto, come ferie retribuite.
In caso di chiusura della scuola a causa di eventi gravi, come nevicate o alluvioni, o per interventi di manutenzione straordinaria che impediscono l’accesso ai locali, la comunità scolastica viene interessata. Le assenze in questo caso sono legittimate e non richiedono giustificazioni o decurtazioni economiche.
Il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligatoria e l’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che l’obbligazione cessa quando, per cause non imputabili al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.
I giorni di chiusura della scuola a causa di forza maggiore sono considerati servizio effettivamente prestato, poiché il dipendente non è in grado di prestare la propria attività a causa di cause esterne decise dai Sindaci o dai Prefetti. Questi giorni di chiusura sono utili a qualsiasi titolo, come ad esempio i 180 giorni per l’anno di prova o la proroga/conferma di una supplenza.
In generale, i giorni di lezione persi a causa di forza maggiore non vanno recuperati e l’anno scolastico è valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.
Cosa succede, invece, se le attività didattiche non sono sospese, ma si svolgono regolarmente le lezioni? In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal contratto collettivo nazionale: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.