Allerta meteo venerdì 7 marzo, scuole chiuse in alcuni comuni della Sicilia. Elenco aggiornato

La Protezione Civile siciliana ha emesso un’allerta meteo arancione per il settore nordorientale dell’isola, mentre sul resto della regione vige l’allerta gialla. L’avviso, valido dal pomeriggio di oggi fino all’intera giornata di domani, venerdì 7 marzo, prevede un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
Le autorità segnalano l’arrivo di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”, con particolare intensità nelle zone meridionali e ioniche della Sicilia. I fenomeni saranno caratterizzati da “rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”, come riportato nel bollettino ufficiale.
Scuole chiuse
Stop all’attività didattica nei comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Giarre, Riposto, San Giovanni la Punta, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, Aci Bonaccorsi, Tremestieri, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Scaletta Zanclea.
Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza
Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?
La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.
Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.
Sospensione delle attività
La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.
I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.
Chiusura delle scuole
La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.
L’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.
Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare