Allerta meteo venerdì 14 marzo, scuole chiuse in diversi comuni di Emilia Romagna e Toscana. ELENCO AGGIORNATO

Numerosi istituti scolastici resteranno chiusi venerdì 14 marzo in vari comuni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. I sindaci dell’Emilia Romagna hanno già firmato le ordinanze di sospensione delle attività didattiche in seguito all’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile.
L’allarme riguarda principalmente le piene dei fiumi, i corsi d’acqua minori e il rischio di movimenti franosi nel territorio regionale. La situazione appare critica anche in Toscana, dove diversi amministratori locali stanno valutando provvedimenti analoghi in risposta all’allerta arancione per rischio temporali.
Il quadro meteo
Da stasera, si legge in una nota della Protezione civile, piogge e temporali, localmente intensi, interesseranno la Toscana, l’Emilia Romagna e il Nord Est, in particolare il Veneto, in estensione su Marche, Lazio, Campania settentrionale, zone interne di Abruzzo e Molise; è previsto, inoltre, il rinforzo della ventilazione su Emilia-Romagna e regioni centrali. Allerta rossa su parte di Emilia Romagna. Allerta arancione su ampi settori di Toscana ed Emilia Romagna. Allerta gialla su parte di Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia, Campania, restanti settori di Emilia-Romagna e Toscana e su tutto il Molise.
Possibili estensioni ad altre regioni
L’elenco dei comuni interessati dalle chiusure è in costante aggiornamento e potrebbe ampliarsi nelle prossime ore. Le autorità locali di altre regioni potrebbero infatti adottare misure simili in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle valutazioni della Protezione Civile.
Raccomandazioni alla cittadinanza
Le autorità locali invitano la popolazione a prestare massima attenzione agli aggiornamenti e a limitare gli spostamenti non necessari durante l’allerta. È consigliabile consultare i canali istituzionali per informazioni tempestive e dettagliate sulle misure adottate nei vari comuni, anche per quel che riguarda la chiusura delle scuole.
Elenco scuole chiuse
Emilia Romagna
Provincia di Bologna
- Bologna
- Borgo Tossignano
- Casalfiumanese
- Castel Bolognese
- Castel del Rio
- Fontanelice,
- Imola
- Pianoro
Provincia di Ravenna
- Alfonsine
- Bagnara di Romagna
- Bagnocavallo
- Casola Valsenio
- Conselice
- Cotignola
- Fusignano
- Lugo
- Massa Lombarda
- Riolo Terme
- Sant’Agata sul Santerno
- Solarolo
ATTENZIONE! Scuole superiori chiuse a Ravenna, Faenza e Cervia. Nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie aperte a Brisighella, Cervia, Ravenna, Faenza e Russi
Toscana
Provincia di Firenze
- Firenze
- Bagno a Ripoli
- Calenzano
- Campi Bisenzio
- Signa
- Scandicci
- Sesto Fiorentino
Provincia di Grosseto
- Gavorrano
Provincia di Livorno
- Livorno
- Campiglia Marittima
- Cecina
- San Vincenzo
- Sassetta
- Suvereto
Provincia di Pisa
- Santa Luce
- San Miniato
Provincia di Pistoia
- Ponte Buggianese
Provincia di Prato
- Prato
- Poggio a Caiano
- Montemurlo
- Vaiano
- Vernio
Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza
Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?
La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.
Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.
Sospensione delle attività
La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.
I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.
Chiusura delle scuole
La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.
L’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.
Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare