Alla Camera si esaminano gli emendamenti al DL PA2 per salvare il prossimo anno: i testi delle richieste Anief

Sono arrivati al “mittente” gli emendamenti suggeriti da Anief alla Camera per migliorare il decreto legge PA2 e trovare una soluzione ai problemi della scuola e che mettono a forte rischio la funzionalità del prossimo anno scolastico: quando: i deputati della I e XI Commissione di Montecitorio hanno recepito le richieste di modifica del decreto e nei prossimi giorni, in settimana, esamineranno le importanti richieste.
Tenendo anche conto che dal primo partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, è giunta la volontà di forte interesse per tali modifiche. A seguire, dopo l’esame di verifica, si passerà all’ammissibilità degli emendamenti al decreto, quindi alla votazione finale per ognuno.
“Sono molteplici i punti critici che riguardano da vicino la Scuola, ma anche per l’Afam e tutto il comparto dell’Istruzione – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –: l’approvazione delle norme da noi suggerite nel decreto PA2 sarebbe provvidenziale per il personale, come pure per la didattica: occorre introdurre l’organico aggiuntivo, indispensabile per l’attuazione dei tanti progetti associati al Pnrr, introdurre la formazione del personale Ata, permettere l’immissione in ruolo con il doppio canale, come pure l’accesso ai corsi abilitanti dei docenti ‘ingabbiati’, altrimenti costretti a rimanere lontano dai loro affetti chissà ancora per quanto tempo, stabilizzare tutti i partecipanti del concorso Straordinario bis, come pure immettere in ruolo i docenti e dirigenti assunti e poi licenziati, con tanto di anno di prova svolto”.
“Molto importante è pure la volontà di stabilizzare decine di migliaia di precari della Scuola e dell’intero comparto della Conoscenza. Oltre che fornire più deroghe al dimensionamento dell’Istruzione che sta creando istituti maxi. Sull’importanza di questi emendamenti, la nostra delegazione Anief si era espressa già in audizione, sempre presso la stessa Camera”, conclude il presidente Marcello Pacifico.
ALCUNI DEGLI EMENDAMENTI ANIEF AL DECRETO PA2
CAMERA DEI DEPUTATI I e XI Commissioni riunite. Esame AC 1239 (Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025).
L’emendamento per l’assunzione da doppio canale GPS, prima fascia per posti comuni e di sostegno dopo le richieste di Anief:
Assunzione da doppio canale GPS 1fascia posti comuni e sostegno
20.29 Mari
(Emendamento simile esteso anche alla 2fascia chiesto da #Anief e al voto in 4 Commissione Senarl al DL SalvaInfrazioni in Senato)
Leggi il testo dell’emendamento:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. A partire dall’anno scolastico
2024/2025, i posti comuni e di sostegno
vacanti e disponibili che residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate
a legislazione vigente, sono assegnati
con contratto a tempo determinato, nel
limite dell’autorizzazione concessa ai sensi
dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno
titolo nella prima fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze di cui all’articolo
4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi
alla prima fascia.
6-ter. Il contratto a tempo determinato
di cui al comma 6-bis e’ proposto
esclusivamente nella provincia nella quale il
docente risulta incluso a pieno titolo nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6-quater. Nel corso della vigenza del
contratto a tempo determinato, i candidati
svolgono il percorso annuale di formazione
e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con
le integrazioni di cui al punto d) del presente
articolo.
6-quinquies. Il personale docente in
periodo di prova svolge, altresi’, una
lezione simulata dinanzi al comitato di
valutazione di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il
comitato di valutazione è integrato da
un componente esterno individuato dal
dirigente titolare dell’Ufficio scolastico
regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti
amministrativi e dirigenti tecnici.
6-sexies. In caso di positiva valutazione
delle prove di cui ai commi 6-quater e
6-quinquies il docente e’ assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con
decorrenza giuridica dalla data di inizio del
servizio con contratto a tempo determinato
di cui al punto a), nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a
tempo determinato.
20. 29. Mari, Zaratti, Piccolotti
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI SUGGERITI DA ANIEF
L’emendamento per l’introduzione dell’organico aggiuntivo dopo le richieste #Anief:
Introduzione organico aggiuntivo su fondi PNRR o per attuazione PNRR
21.1 Sasso, 21.2 Cangiano, 20.32 Mari, 20.33 Amato
Art. 21.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da:
In ragione fino a: periferica del Ministero
dell’istruzione e del merito,
b) dopo il comma 4, aggiungere i
seguenti:
4-bis. Nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate
nell’attuazione degli interventi previsti dal
PNRR possono attingere alle graduatorie
d’istituto per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico e strettamente finalizzate
alla realizzazione dei progetti finanziati dal
PNRR di cui hanno la diretta responsabilità
in qualità di soggetti attuatori. Per le
predette finalità, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a porre a carico del
PNRR esclusivamente le spese per il
personale amministrativo e tecnico a tempo
determinato, nei limiti della percentuale
delle spese generali dell’investimento ovvero
dei costi indiretti, in misura comunque non
superiore al 10 per cento del correlato
finanziamento PNRR.
4-ter. Il Ministero dell’istruzione e
del merito promuove la progettazione,
lo sviluppo e la realizzazione della
Piattaforma famiglie e studenti, che
rappresenta un canale unico di accesso
al patrimonio informativo detenuto dal
Ministero medesimo e dalle Istituzioni
scolastiche ed educative statali. La
Piattaforma è costituita da un’infrastruttura
tecnica che rende possibile l’interoperabilità
dei sistemi informativi esistenti e funzionali
alle attività del Ministero, al fine di
semplificarne l’accesso e l’utilizzo. I servizi
digitali della Piattaforma sono erogati nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Il Ministero dell’istruzione e del merito
e le Istituzioni scolastiche ed educative
utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma
limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest’ultima e per
il perseguimento delle rispettive finalità
istituzionali. L’accesso alla Piattaforma è
consentito con le modalità di cui al comma 2-
quater dell’articolo 64 del decreto legislativo
del 7 marzo 2005, n. 82.
4-quater. Nell’ambito dei servizi digitali
a sostegno del diritto allo studio, al
fine di semplificare l’erogazione delle
prestazioni a favore di famiglie e studenti,
di ottimizzare il lavoro del Ministero
dell’istruzione e del merito e delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali, e di
alimentare la Piattaforma di cui al comma
4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato
ad acquisire dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi
identificativi, suddivisi per fasce, relativi
all’indicatore sulla situazione economica
equivalente (ISEE) delle famiglie con
studentesse e studenti iscritti presso le
Istituzioni suddette, al fine di ripartire
le risorse tra queste ultime, privilegiando
quelle con un maggior numero di famiglie
bisognose. Le operazioni di acquisizione
sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del citato Regolamento
(UE) 2016/679, nonché del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al
fine di poter ricevere gli indicatori ISEE,
il Ministero è autorizzato a trasmettere
all’INPS i dati necessari ad individuare le
studentesse e gli studenti delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del
citato Regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali,
in qualità di enti erogatori, per il tramite
della Piattaforma di cui al comma 4-ter,
effettuano, altresì, i controlli sul Sistema
informativo ISEE di cui all’articolo 60,
comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
della soglia ISEE delle famiglie che abbiano
richiesto il riconoscimento del contributo,
ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell’istruzione
e del merito, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, adotta uno o
più decreti, di natura non regolamentare,
con i quali definisce i servizi digitali
inclusi nella Piattaforma di cui al comma
4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di
sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di
interoperabilità, i limiti e le condizioni di
accesso volti ad assicurare il corretto, lecito
e trasparente trattamento dei dati, le garanzie
per i diritti e le libertà degli interessati, i
tempi di conservazione dei dati e le misure di
sicurezza di cui al citato Regolamento (UE)
2016/679.
4-sexies. Le attività previste dai commi 4-
ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con
le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
4-septies. All’articolo 1, comma 560 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo
le parole: «Ministero dell’istruzione e del
merito» sono aggiunte le seguenti: «previa
intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,».
4-octies. Le disposizioni di cui all’articolo
11, comma 4-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, sono prorogate per gli anni 2024
e 2025. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440.
4-nonies. All’articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole:
«da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti:
«, nonché per la formazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario».
* 21. 1. Sasso, Latini, Loizzo, Miele,
Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone,
Caparvi, Giagoni, Nisini.
* 21. 2. Cangiano, Rampelli, Amorese,
Mollicone, Messina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di realizzare target e
milestones previsti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza in tema di
riduzione dei divari territoriali e lotta
alla dispersione scolastica nell’ambito del
sistema nazionale di istruzione e consentire
il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del
PNRR, per ciascuno degli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni
scolastiche statali caratterizzate da elevati
tassi di dispersione scolastica, abbandono
in corso d’anno, assenze, contesto socio economico deprivato, è assegnato un
organico aggiuntivo di personale scolastico
da ripartire con decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, nel
limite di spesa annuale di 400 milioni di
euro. Per la copertura finanziaria si attinge
dai fondi di cui alla Missione 4, Componente
1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università”
Investimento 1.4 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per
l’istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui
all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
da decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
** 20. 32. Mari, Zaratti, Piccolotti.
** 20. 33. Amato, Aiello, Auriemma,
Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci,
Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
L’emendamento per i criteri di deroga nel dimensionamento nella formazione delle classi dopo le richieste di #Anief :
Criteri di deroga nel dimensionamento e nella ️formazione delle classi
20.05 Amato
Leggi il testo dell’emendamento:
Dopo l’articolo 20, aggiungere il
seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di formazione
delle classi)
In considerazione della riconoscibilità del
disagio e della complessità dell’intervento
didattico ed educativo in determinati
contesti territoriali, al fine di contrastare la
dispersione scolastica, dall’anno scolastico
2023-2024, i limiti minimi per la formazione
delle classi, previsti agli articoli 10, 11
e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non
si applicano nelle scuole situate in zone
disagiate, geograficamente, socialmente, e
considerate a rischio sotto il profilo della
criminalità.
20. 05. Amato, Aiello, Auriemma,
Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci,
Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
L’emendamento per l’assunzione straordinaria dei precari AFAM dopo le richieste di Anief:
Assunzione straordinaria precari afam
20.28 Cangiano
(Emendamento simile chiesto da #Anief e al voto in 4 Commissione Senarl al DL SalvaInfrazioni in Senato)
Leggi il testo dell’emendamento:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All’articolo 6 del decreto-legge
30 dicembre 2022, n.198, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-ter, dopo le
parole: «per titoli» sono aggiunte le
seguenti: «prioritariamente una procedura
concorsuale straordinaria riservata per soli
titoli ed esame orale e»;
b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i
seguenti:
4-quater. Prioritariamente
alle selezioni pubbliche per titoli ed
esami, la procedura concorsuale riservata
straordinaria per soli titoli ed esame
orale di cui al comma 4-ter, dovrà
essere necessariamente bandita da ciascuna
Istituzione per ogni settore artistico disciplinare. Essa è destinata esclusivamente
a coloro che non siano già titolari di
contratto a tempo indeterminato nelle
Istituzioni AFAM statali, che abbiano
superato un concorso selettivo ai fini
dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto
e che abbiano maturato, fino all’anno
accademico 2022/2023 incluso, almeno
tre anni accademici di insegnamento,
anche non continuativi, negli ultimi otto
anni accademici, in una delle Istituzioni
predette nei corsi previsti dall’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e
nei percorsi formativi di cui all’articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249, e che siano nell’anno accademico
2022/23 in servizio nell’Istituzione che ha
bandito la procedura concorsuale “riservata
straordinaria per soli titoli ed esame orale”
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Ai
fini dell’accertamento dei requisiti relativi
ai tre anni accademici di insegnamento,
per l’anno accademico si considera aver
svolto almeno centottanta giorni di servizio
con incarico a tempo determinato o
almeno centoventicinque ore all’anno, nel
settore artistico-disciplinare con contratto di
collaborazione di cui all’articolo 273 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nell’ambito dello stesso anno accademico.
Il bando determinerà, altresì, il contributo
di segreteria posto a carico dei partecipanti,
in misura tale da coprire integralmente
l’onere della procedura concorsuale. Ciascun
candidato può partecipare alla procedura in
un’unica Istituzione e per un solo settore
disciplinare; qualora il candidato abbia
prestato servizio nell’arco dei tre anni in
settori disciplinari differenti può partecipare
solo per una disciplina per la quale abbia
maturato almeno un’annualità. La domanda
va inoltrata presso l’Istituzione accademica
in cui ha prestato l’ultimo anno di servizio
con contratto a tempo determinato.
4-quinques. Le graduatorie di merito
di ciascuna Istituzione comprenderanno
tutti coloro che hanno proposto istanza
di partecipazione e sarà predisposta sulla
base dei titoli di servizio posseduti e della
valutazione conseguita in un’apposita prova
orale di natura didattica, attraverso una
lezione simulata per dimostrare la capacità
di insegnamento della disciplina per la quale
si concorre. La Commissione preposta alla
valutazione dei titoli di servizio e della prova
orale è nominata con decreto del Direttore
dell’Istituzione che bandisce la procedura
concorsuale ed è costituita da non meno di
tre componenti di cui, di norma, almeno un
docente di ruolo del settore disciplinare per
cui è bandito il concorso. La prova orale, che
verrà svolta entro la prima decade del mese
di ottobre 2023, non prevede una votazione
minima e ad essa è riservato il 30 per cento
del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale
ogni Istituzione stilerà la graduatoria di
merito e ogni docente sarà assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo nella
medesima Istituzione accademica presso cui
ha prestato l’ultimo anno di servizio con
contratto a tempo determinato.
4-sexies. Le graduatorie
di ciascuna Istituzione avranno validità
quinquennale a decorrere dalla data di
approvazione e saranno ritenute valide, ai
fini del reclutamento a tempo indeterminato
e determinato di personale docente
dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali. Nell’eventualità che
una Istituzione accademica esaurisca la
propria graduatoria prima della fine
del quinquennio potrà attingere dalle
graduatorie degli istituti più vicini.
Qualora un candidato sia inserito, previo
superamento della procedura concorsuale
riservata straordinaria per soli titoli ed esame
orale, nella graduatoria di una Istituzione
nella quale non vi siano cattedre disponibili,
ha facoltà di chiedere lo spostamento in una
graduatoria di altra Istituzione limitatamente
allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il
candidato potrà essere inserito in subordine
agli aspiranti già presenti nella graduatoria