Alla Camera si esaminano gli emendamenti al DL PA2 per salvare il prossimo anno: i testi delle richieste Anief

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Sono arrivati al “mittente” gli emendamenti suggeriti da Anief alla Camera per migliorare il decreto legge PA2 e trovare una soluzione ai problemi della scuola e che mettono a forte rischio la funzionalità del prossimo anno scolastico: quando: i deputati della I e XI Commissione di Montecitorio hanno recepito le richieste di modifica del decreto e nei prossimi giorni, in settimana, esamineranno le importanti richieste.

 

Tenendo anche conto che dal primo partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, è giunta la volontà di forte interesse per tali modifiche. A seguire, dopo l’esame di verifica, si passerà all’ammissibilità degli emendamenti al decreto, quindi alla votazione finale per ognuno.

 

“Sono molteplici i punti critici che riguardano da vicino la Scuola, ma anche per l’Afam e tutto il comparto dell’Istruzione – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –: l’approvazione delle norme da noi suggerite nel decreto PA2 sarebbe provvidenziale per il personale, come pure per la didattica: occorre introdurre l’organico aggiuntivo, indispensabile per l’attuazione dei tanti progetti associati al Pnrr, introdurre la formazione del personale Ata, permettere l’immissione in ruolo con il doppio canale, come pure l’accesso ai corsi abilitanti dei docenti ‘ingabbiati’, altrimenti costretti a rimanere lontano dai loro affetti chissà ancora per quanto tempo, stabilizzare tutti i partecipanti del concorso Straordinario bis, come pure immettere in ruolo i docenti e dirigenti assunti e poi licenziati, con tanto di anno di prova svolto”.

 

“Molto importante è pure la volontà di stabilizzare decine di migliaia di precari della Scuola e dell’intero comparto della Conoscenza. Oltre che fornire più deroghe al dimensionamento dell’Istruzione che sta creando istituti maxi. Sull’importanza di questi emendamenti, la nostra delegazione Anief si era espressa già in audizione, sempre presso la stessa Camera”, conclude il presidente Marcello Pacifico.

 

ALCUNI DEGLI EMENDAMENTI ANIEF AL DECRETO PA2

CAMERA DEI DEPUTATI I e XI Commissioni riunite. Esame AC 1239 (Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025).

 

L’emendamento per l’assunzione da doppio canale GPS, prima fascia per posti comuni e di sostegno dopo le richieste di Anief:

Assunzione da doppio canale GPS 1fascia posti comuni e sostegno

20.29 Mari

(Emendamento simile esteso anche alla 2fascia chiesto da #Anief e al voto in 4 Commissione Senarl al DL SalvaInfrazioni in Senato)

Leggi il testo dell’emendamento:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. A partire dall’anno scolastico

2024/2025, i posti comuni e di sostegno

vacanti e disponibili che residuano

dopo le immissioni in ruolo effettuate

a legislazione vigente, sono assegnati

con contratto a tempo determinato, nel

limite dell’autorizzazione concessa ai sensi

dell’articolo 39 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno

titolo nella prima fascia delle graduatorie

provinciali per le supplenze di cui all’articolo

4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,

n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi

alla prima fascia.

6-ter. Il contratto a tempo determinato

di cui al comma 6-bis e’ proposto

esclusivamente nella provincia nella quale il

docente risulta incluso a pieno titolo nella

prima fascia delle graduatorie provinciali per

le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6-quater. Nel corso della vigenza del

contratto a tempo determinato, i candidati

svolgono il percorso annuale di formazione

e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con

le integrazioni di cui al punto d) del presente

articolo.

6-quinquies. Il personale docente in

periodo di prova svolge, altresi’, una

lezione simulata dinanzi al comitato di

valutazione di cui all’articolo 11 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il

comitato di valutazione è integrato da

un componente esterno individuato dal

dirigente titolare dell’Ufficio scolastico

regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti

amministrativi e dirigenti tecnici.

6-sexies. In caso di positiva valutazione

delle prove di cui ai commi 6-quater e

6-quinquies il docente e’ assunto a tempo

indeterminato e confermato in ruolo, con

decorrenza giuridica dalla data di inizio del

servizio con contratto a tempo determinato

di cui al punto a), nella medesima istituzione

scolastica presso cui ha prestato servizio a

tempo determinato.

20. 29. Mari, Zaratti, Piccolotti

 

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI SUGGERITI DA ANIEF

L’emendamento per l’introduzione dell’organico aggiuntivo dopo le richieste #Anief:

Introduzione organico aggiuntivo su fondi PNRR o per attuazione PNRR

21.1 Sasso, 21.2 Cangiano, 20.32 Mari, 20.33 Amato

Art. 21.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da:

In ragione fino a: periferica del Ministero

dell’istruzione e del merito,

b) dopo il comma 4, aggiungere i

seguenti:

4-bis. Nell’ambito di quanto previsto

dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge

9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate

nell’attuazione degli interventi previsti dal

PNRR possono attingere alle graduatorie

d’istituto per lo svolgimento di attività di

supporto tecnico e strettamente finalizzate

alla realizzazione dei progetti finanziati dal

PNRR di cui hanno la diretta responsabilità

in qualità di soggetti attuatori. Per le

predette finalità, le istituzioni scolastiche

sono autorizzate a porre a carico del

PNRR esclusivamente le spese per il

personale amministrativo e tecnico a tempo

determinato, nei limiti della percentuale

delle spese generali dell’investimento ovvero

dei costi indiretti, in misura comunque non

superiore al 10 per cento del correlato

finanziamento PNRR.

4-ter. Il Ministero dell’istruzione e

del merito promuove la progettazione,

lo sviluppo e la realizzazione della

Piattaforma famiglie e studenti, che

rappresenta un canale unico di accesso

al patrimonio informativo detenuto dal

Ministero medesimo e dalle Istituzioni

scolastiche ed educative statali. La

Piattaforma è costituita da un’infrastruttura

tecnica che rende possibile l’interoperabilità

dei sistemi informativi esistenti e funzionali

alle attività del Ministero, al fine di

semplificarne l’accesso e l’utilizzo. I servizi

digitali della Piattaforma sono erogati nel

rispetto dei principi e delle prescrizioni del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.

196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82. Il Ministero dell’istruzione e del merito

e le Istituzioni scolastiche ed educative

utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma

limitatamente ai trattamenti strettamente

connessi agli scopi di quest’ultima e per

il perseguimento delle rispettive finalità

istituzionali. L’accesso alla Piattaforma è

consentito con le modalità di cui al comma 2-

quater dell’articolo 64 del decreto legislativo

del 7 marzo 2005, n. 82.

4-quater. Nell’ambito dei servizi digitali

a sostegno del diritto allo studio, al

fine di semplificare l’erogazione delle

prestazioni a favore di famiglie e studenti,

di ottimizzare il lavoro del Ministero

dell’istruzione e del merito e delle Istituzioni

scolastiche ed educative statali, e di

alimentare la Piattaforma di cui al comma

4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato

ad acquisire dall’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) i dati, in

forma aggregata e privi degli elementi

identificativi, suddivisi per fasce, relativi

all’indicatore sulla situazione economica

equivalente (ISEE) delle famiglie con

studentesse e studenti iscritti presso le

Istituzioni suddette, al fine di ripartire

le risorse tra queste ultime, privilegiando

quelle con un maggior numero di famiglie

bisognose. Le operazioni di acquisizione

sono effettuate nel rispetto dei principi e

delle prescrizioni del citato Regolamento

(UE) 2016/679, nonché del decreto

legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al

fine di poter ricevere gli indicatori ISEE,

il Ministero è autorizzato a trasmettere

all’INPS i dati necessari ad individuare le

studentesse e gli studenti delle Istituzioni

scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a

garantire un livello di sicurezza adeguato

al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del

citato Regolamento (UE) 2016/679. Le

istituzioni scolastiche ed educative statali,

in qualità di enti erogatori, per il tramite

della Piattaforma di cui al comma 4-ter,

effettuano, altresì, i controlli sul Sistema

informativo ISEE di cui all’articolo 60,

comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi

alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

della soglia ISEE delle famiglie che abbiano

richiesto il riconoscimento del contributo,

ai sensi dell’articolo 71 del decreto del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre

2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell’istruzione

e del merito, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali, adotta uno o

più decreti, di natura non regolamentare,

con i quali definisce i servizi digitali

inclusi nella Piattaforma di cui al comma

4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di

sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di

interoperabilità, i limiti e le condizioni di

accesso volti ad assicurare il corretto, lecito

e trasparente trattamento dei dati, le garanzie

per i diritti e le libertà degli interessati, i

tempi di conservazione dei dati e le misure di

sicurezza di cui al citato Regolamento (UE)

2016/679.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-

ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con

le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All’articolo 1, comma 560 della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo

le parole: «Ministero dell’istruzione e del

merito» sono aggiunte le seguenti: «previa

intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281,».

4-octies. Le disposizioni di cui all’articolo

11, comma 4-bis, del decreto-legge 20

giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,

n. 123, sono prorogate per gli anni 2024

e 2025. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 500.000 euro per ciascuno

degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui

all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,

n. 440.

4-nonies. All’articolo 1, comma 125, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole:

«da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti:

«, nonché per la formazione del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario».

* 21. 1. Sasso, Latini, Loizzo, Miele,

Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone,

Caparvi, Giagoni, Nisini.

* 21. 2. Cangiano, Rampelli, Amorese,

Mollicone, Messina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare target e

milestones previsti dal Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza in tema di

riduzione dei divari territoriali e lotta

alla dispersione scolastica nell’ambito del

sistema nazionale di istruzione e consentire

il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del

PNRR, per ciascuno degli anni scolastici

2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni

scolastiche statali caratterizzate da elevati

tassi di dispersione scolastica, abbandono

in corso d’anno, assenze, contesto socio economico deprivato, è assegnato un

organico aggiuntivo di personale scolastico

da ripartire con decreto del Ministro

dell’istruzione e del merito di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, nel

limite di spesa annuale di 400 milioni di

euro. Per la copertura finanziaria si attinge

dai fondi di cui alla Missione 4, Componente

1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università”

Investimento 1.4 del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per

l’istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui

all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come

da decreto del Ministro dell’istruzione, di

concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

** 20. 32. Mari, Zaratti, Piccolotti.

** 20. 33. Amato, Aiello, Auriemma,

Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci,

Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

 

L’emendamento per i criteri di deroga nel dimensionamento nella formazione delle classi dopo le richieste di #Anief :

Criteri di deroga nel dimensionamento e nella ️formazione delle classi

20.05 Amato

Leggi il testo dell’emendamento:

Dopo l’articolo 20, aggiungere il

seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di formazione

delle classi)

In considerazione della riconoscibilità del

disagio e della complessità dell’intervento

didattico ed educativo in determinati

contesti territoriali, al fine di contrastare la

dispersione scolastica, dall’anno scolastico

2023-2024, i limiti minimi per la formazione

delle classi, previsti agli articoli 10, 11

e 16 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non

si applicano nelle scuole situate in zone

disagiate, geograficamente, socialmente, e

considerate a rischio sotto il profilo della

criminalità.

20. 05. Amato, Aiello, Auriemma,

Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci,

Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

 

L’emendamento per l’assunzione straordinaria dei precari AFAM dopo le richieste di Anief:

Assunzione straordinaria precari afam

20.28 Cangiano

(Emendamento simile chiesto da #Anief e al voto in 4 Commissione Senarl al DL SalvaInfrazioni in Senato)

Leggi il testo dell’emendamento:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 6 del decreto-legge

30 dicembre 2022, n.198, convertito con

modificazioni dalla legge 24 febbraio

2023, n. 14, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 4-ter, dopo le

parole: «per titoli» sono aggiunte le

seguenti: «prioritariamente una procedura

concorsuale straordinaria riservata per soli

titoli ed esame orale e»;

b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i

seguenti:

4-quater. Prioritariamente

alle selezioni pubbliche per titoli ed

esami, la procedura concorsuale riservata

straordinaria per soli titoli ed esame

orale di cui al comma 4-ter, dovrà

essere necessariamente bandita da ciascuna

Istituzione per ogni settore artistico disciplinare. Essa è destinata esclusivamente

a coloro che non siano già titolari di

contratto a tempo indeterminato nelle

Istituzioni AFAM statali, che abbiano

superato un concorso selettivo ai fini

dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto

e che abbiano maturato, fino all’anno

accademico 2022/2023 incluso, almeno

tre anni accademici di insegnamento,

anche non continuativi, negli ultimi otto

anni accademici, in una delle Istituzioni

predette nei corsi previsti dall’articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e

nei percorsi formativi di cui all’articolo 3,

comma 3, del regolamento di cui al decreto

del Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca 10 settembre 2010, n.

249, e che siano nell’anno accademico

2022/23 in servizio nell’Istituzione che ha

bandito la procedura concorsuale “riservata

straordinaria per soli titoli ed esame orale”

dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto. Ai

fini dell’accertamento dei requisiti relativi

ai tre anni accademici di insegnamento,

per l’anno accademico si considera aver

svolto almeno centottanta giorni di servizio

con incarico a tempo determinato o

almeno centoventicinque ore all’anno, nel

settore artistico-disciplinare con contratto di

collaborazione di cui all’articolo 273 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

nell’ambito dello stesso anno accademico.

Il bando determinerà, altresì, il contributo

di segreteria posto a carico dei partecipanti,

in misura tale da coprire integralmente

l’onere della procedura concorsuale. Ciascun

candidato può partecipare alla procedura in

un’unica Istituzione e per un solo settore

disciplinare; qualora il candidato abbia

prestato servizio nell’arco dei tre anni in

settori disciplinari differenti può partecipare

solo per una disciplina per la quale abbia

maturato almeno un’annualità. La domanda

va inoltrata presso l’Istituzione accademica

in cui ha prestato l’ultimo anno di servizio

con contratto a tempo determinato.

4-quinques. Le graduatorie di merito

di ciascuna Istituzione comprenderanno

tutti coloro che hanno proposto istanza

di partecipazione e sarà predisposta sulla

base dei titoli di servizio posseduti e della

valutazione conseguita in un’apposita prova

orale di natura didattica, attraverso una

lezione simulata per dimostrare la capacità

di insegnamento della disciplina per la quale

si concorre. La Commissione preposta alla

valutazione dei titoli di servizio e della prova

orale è nominata con decreto del Direttore

dell’Istituzione che bandisce la procedura

concorsuale ed è costituita da non meno di

tre componenti di cui, di norma, almeno un

docente di ruolo del settore disciplinare per

cui è bandito il concorso. La prova orale, che

verrà svolta entro la prima decade del mese

di ottobre 2023, non prevede una votazione

minima e ad essa è riservato il 30 per cento

del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale

ogni Istituzione stilerà la graduatoria di

merito e ogni docente sarà assunto a tempo

indeterminato e confermato in ruolo nella

medesima Istituzione accademica presso cui

ha prestato l’ultimo anno di servizio con

contratto a tempo determinato.

4-sexies. Le graduatorie

di ciascuna Istituzione avranno validità

quinquennale a decorrere dalla data di

approvazione e saranno ritenute valide, ai

fini del reclutamento a tempo indeterminato

e determinato di personale docente

dell’alta formazione artistica, musicale

e coreutica, in subordine alle vigenti

graduatorie nazionali. Nell’eventualità che

una Istituzione accademica esaurisca la

propria graduatoria prima della fine

del quinquennio potrà attingere dalle

graduatorie degli istituti più vicini.

Qualora un candidato sia inserito, previo

superamento della procedura concorsuale

riservata straordinaria per soli titoli ed esame

orale, nella graduatoria di una Istituzione

nella quale non vi siano cattedre disponibili,

ha facoltà di chiedere lo spostamento in una

graduatoria di altra Istituzione limitatamente

allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il

candidato potrà essere inserito in subordine

agli aspiranti già presenti nella graduatoria

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