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Alcuni docenti non abilitati assunti da concorso PNRR a dicembre conseguiranno il titolo. Sarà consentito anno di prova?

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I vincitori non abilitati del concorso PNRR 2023 scuola secondaria sono assunti a tempo determinato, conseguono l’abilitazione, l’a.s. successivo sono assunti in ruolo e svolgono l’anno di prova. Quest’ultimo si può anticipare, se si consegue l’abilitazione dopo l’assunzione?

Assunzione vincitori concorsi PNRR

I vincitori dei concorsi PNRR 2023 scuola primaria/infanzia e scuola secondaria possono ancora essere assunti sino al 31/12, se le relative GM sono pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, ai sensi di quanto disposto dal DL n. 71/2024.

I docenti suddetti sono assunti sui posti agli stessi destinati e accantonati in numero pari a quelli banditi oppure, se inferiore, al numero degli ammessi alla prova orale. Una volta individuati per il ruolo, gli interessati scelgono la sede definitiva e prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della medesima (sede).

Qualora l’interessato stia svolgendo un supplenza su posto vacante (quindi al 31/08) nella stessa regione e per la medesima classe di concorso per cui è risultato vincitore di concorso, lo stesso è confermato sul medesimo posto ottenuto con la supplenza.

I docenti suddetti sono tutti assunti in ruolo e avviati all’anno di prova, eccetto i vincitori non abilitati del concorso scuola secondaria che avranno invece un contratto a tempo determinato e seguiranno il percorso di seguito illustrato.

Vincitori non abilitati

Come sappiamo, al concorso scuola secondaria PNRR 2023 hanno partecipato, oltre agli abilitati, anche i docenti in possesso di:

  • laurea + 3 anni di servizio nelle scuole scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione;
  • laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.

Tali docenti, ai sensi dell’art. 13/2 e 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017:

  • sono assunti a tempo determinato (al 31/08);
  • nel corso del contratto a tempo determinato conseguono 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante;
  • conseguita l’abilitazione secondo quanto detto sopra, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova.

Precisiamo che:

  • i docenti in esame, qualora conseguissero l’abilitazione prima dell’assunzione, sarebbero assunti direttamente in ruolo e quindi sottoposto all’anno di prova, come successo ai colleghi vincitori non abilitati del medesimo concorso assunti entro il 31/08, i quali hanno dichiarato il possesso o meno dell’abilitazione nella seconda domanda presentata (quella per la scelta della sede) per l’individuazione per il ruolo;
  • l’anno a tempo determinato, nel corso del quale si consegue l’abilitazione, non si computa nel triennio di vincolo previsto per i neoassunti.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

“Sono vincitrice del concorso PNRR 2023 scuola secondaria (DDG 2575/2023). Secondo l’art. 13/2 e l’art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17 quest’ anno scolastico 24/25 i vincitori non abilitati firmano un contratto a tempo determinato, durante il quale conseguono l’abilitazione. Solamente dopo aver ottenuto l’abilitazione (e quindi l’anno successivo 24/26), i docenti firmano un contratto a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio. Vorrei capire se c’è la possibilità di ottenere una deroga per poter anticipare a quest’ anno (24/25) l’anno di prova in servizio per i docenti già iscritti a percorsi di abilitazione che conseguiranno tale titolo entro novembre 2024. Quella che si prospetta è una condizione svantaggiosa per i docenti saranno vincolati nella scuola di assunzione (e quindi non potranno presentare domanda di mobilità) per quattro anni: 1 per l’abilitazione + 3 di vincolo.” Vi ringrazio anticipatamente per la risposta, molto importante per me e tutti i docenti che si trovano nella mia situazione.

Quello sopra descritto è il percorso che seguiranno i vincitori di concorso non abilitati, a meno che non conseguano il titolo di abilitazione prima dell’assunzione o comunque prima dell’inoltro della seconda domanda per il ruolo.

Quindi, alla luce di quanto disposto dal DL n. 71/2024, al momento non possiamo ipotizzare alcun anticipo dell’anno di prova per i docenti che saranno assunti in ruolo dalla procedura in esame ancora privi di abilitazione e che la conseguono dopo l’assunzione.

Nulla vieta, però, che il MIM intervenga al riguardo, considerato che si permetterebbe di velocizzare la procedura. Detto ciò, la lettrice potrebbe essere assunta dopo novembre e quindi aver superato il problema.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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