Albo e Ordine pedagogisti ed educatori: la legge in Gazzetta Ufficiale, l’8 maggio entra in vigore

WhatsApp
Telegram

In Gazzetta Ufficiale del 23 aprile la legge n. 55 del 15 aprile 2024 contenente le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento prevede l’istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici e l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Il provvedimento entra in vigore l’8 maggio.

Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo
rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.

L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

Viene istituito l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

E’ consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi

Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

Per iscriversi agli albi è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;
c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

La legge in Gazzetta Ufficiale

WhatsApp
Telegram

Concorso DSGA: poche settimane per fare la differenza. Preparati in modo vincente con gli esperti di Eurosofia