Al docente supplente l’indennità per ferie non godute anche se non ne ha fatto richiesta: così ha deciso la Corte di Cassazione
Ai docenti supplenti, con contratto a tempo determinato, spetta l’indennità sostituiva delle ferie anche se non ha fatto richiesta: il solo motivo della mancata richiesta non è infatti sufficiente per non permettere all’insegnante di fruire di tale indennità. Tali diritti sono inderogabili. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza 14268/2022, così come riferisce Il Sole 24 Ore.
L’importante, sottolinea la Corte di Cassazione, è che il docente che ha perso il diritto alle ferie retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto e che quindi il lavoratore sia stato messo nelle condizioni di usufruirne. La verifica spetta al datore di lavoro scolastico, che deve, non solo assicurarsi di questo, ma anche sollecitare il docente a farlo.
Soltanto se il docente non fruisce delle ferie, queste “andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Quanti giorni di ferie per i supplenti
Per il personale supplente il riferimento è l’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”
Bisogna quindi effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
A titolo di esempio, il docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
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