Al docente immesso in ruolo spetta il risarcimento danno per l’abuso dei contratti a termine?

WhatsApp
Telegram

Continuano ad arrivare all’attenzione della massima Corte, contenziosi avente per oggetto le discriminazioni economiche tra il personale precario e di ruolo, e richieste di risarcimento danni per l’abuso dei contratti a termine. Nel caso dell’ordinanza della Cassazione Civile Num. 10548 Anno 2024, si accolgono solo parzialmente le pretese del lavoratore.

La questione

La Corte d’appello ha rigettato il ricorso avverso la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di un docente a tempo determinato, alle differenze retributive maturate per gli scatti di anzianità che sarebbero maturati se il rapporto fosse stato a tempo indeterminato, con conseguente condanna dell’amministrazione al relativo pagamento nei limiti della prescrizione quinquennale, condannando altresì l’Amministrazione provinciale di Trento al pagamento di sette mensilità della retribuzione globale di fatto quale risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine.

Nello specifico la Corte territoriale: – ha ritenuto che al docente spettasse il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in virtù dei diversi contratti a termine stipulati, in applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non essendo state addotte valide ragioni oggettive per giustificare il diverso trattamento riservato ai docenti di ruolo; – ha escluso che il lavoratore fosse incorso in decadenza per non aver depositato nuovi conteggi del credito fatto valere a seguito di invito del Tribunale, considerato che conteggi analitici erano già stati depositati e non contestati; – ha ritenuto che dovesse riconoscersi l’anzianità in base alla normativa legale e contrattuale vigente nel tempo e non in base alla disciplina introdotta nel 2011; – ha ravvisato l’abusivo ricorso al termine in relazione ai contratti a tempo determinato analiticamente indicati in sentenza  con i quali erano stati coperti in sostanziale continuità tredici anni scolastici, compreso il periodo estivo, nella stessa cattedra e nello stesso istituto, ed immissione in ruolo nell’anno scolastico di riferimento nel medesimo istituto; – ha ritenuto non satisfattiva e riparativa dell’abuso per gli anni di precariato l’avvenuta stabilizzazione, con riconoscimento del danno liquidato in sette mensilità.

L’immissione in ruolo non dà diritto ad alcun risarcimento del danno contro il precariato
La Cassazione, accogliendo uno dei motivi dell’Amministrazione,  ha rilevato che  per quanto emerge dallo stesso controricorso, l’immissione in ruolo è avvenuta in base al sistema di reclutamento fondato sulle iscrizioni nelle graduatorie provinciali del trentino, per titoli e in forza della medesima iscrizione, senza partecipare ad alcun concorso. Tale forma di stabilizzazione, che ha comportato per l’interessato il conseguimento del medesimo “bene della vita” in diretta connessione con il sistema di reiterazione delle assunzioni a termine, rappresenta una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a «cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione», secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, in conformità a quella resa sul punto dalla Corte di giustizia UE (in tal senso, già Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552), anche in esito alla specifica questione pregiudiziale sollevata proprio dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 13 luglio 2017 (in particolare, Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472), alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. Civ. Né risulta che il docente abbia dedotto e provato l’esistenza di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione in ruolo, per i quali l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, non beneficiato in caso di stabilizzazione dalla agevolazione probatoria di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 (così, fra molte, Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472, cit.), in difetto, peraltro, di ricorso incidentale del docente sul punto. Dunque, ancora una sentenza della Cassazione che tende a negare il risarcimento danno per l’abuso del contratto a termine in caso di avvenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro reputando la medesima come idonea a soddisfare i danni conseguenti dall’abuso del contratto a termine.

WhatsApp
Telegram

“La dichiarazione IRAP e 770. Guida alla compilazione”: oggi webinar gratuito Eurosofia. Posti limitati