Al cambio dell’ora studente si appoggia alla cattedra e il piano gli cade sul piede: docente responsabile? Cosa hanno detto i giudici

Deve essere risarcito lo studente di 16 anni danneggiato al piede, nonostante il concorso di colpa al 50%, per la caduta del piano di una cattedra al cambio dell’ora. Lo ha stabilito il Tribunale di Caltanisetta, nella sentenza del 09 novembre 2023.
La caduta del piano della cattedra
Un istituto professionale è stato chiamato in giudizio da uno studente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Esponeva, infatti, di essere stato vittima di un incidente verificatosi all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario delle lezioni, allorchè, essendosi appoggiato sul piano della cattedra (non stabilmente fissato alla struttura portante) esso si ribaltò, finendo sul suo piede, riportando una lussazione.
La responsabilità degli insegnanti
Gli insegnanti sono soggetti alle prescrizioni dell’art.1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il Tribunale evidenzia che, ai fini risarcitori, l’alunno deve solo provare di aver subito il danno durante l’orario in cui si trovava nei locali della scuola, essendo presunta la responsabilità degli insegnanti, mentre costoro per essere esonerati da responsabilità, devono dimostrare che il danno si è realizzato nonostante le cautele e la vigilanza adottate.
La dinamica
Nella fattispecie la dinamica del sinistro è stata dedotta dall’istruttoria espletata, confermata dalle testimonianze rese, risultando evidente che l’infortunio si era verificato in classe e che la classe era incustodita, potendosi così configurare la culpa in vigilando dell’Istituto.
Quando la classe è scoperta da docenti
L’istituto convenuto, per evitare la condanna, avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto impedire il fatto anche usando l’ordinaria diligenza, ossia che l’infortunio si sarebbe verificato anche se il personale docente avesse tenuto un comportamento prudente e attento per salvaguardare l’incolumità dell’alunno. Non esonera da responsabilità l’istituto scolastico l’infortunio verificatosi sia durante l’ora di lezione, in caso di assenza del professore per qualsiasi causa, sia quello a cavallo tra un’ora e l’altra, in assenza del professore in aula, in quanto è preciso onere dell’istituto adottare tutte le misure opportune al fine di evitare la scopertura delle classi, non trattandosi di eventi eccezionali, ma anzi prevedibili. L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati. Tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, né, altresì, per essersi verificato il fatto a cavallo tra un’ora e l’altra di lezione durante il cambio degli insegnanti. (Cass. 14701/2016).
La prova che esime da responsabilità
Come affermato anche dalla giurisprudenza di merito in casi simili, “l’istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l’evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale non evitabile ed imprevedibile (Tribunale Genova Sez. II, Sentenza del 14/03/2018. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita da parte convenuta in alcun modo, poiché è lampante che non sono state prese tutte le misure idonee ad evitare il danno, essendo stati lasciati gli alunni senza vigilanza e sorveglianza. Ricorrono, quindi, le condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza per affermare la responsabilità nella causazione del sinistro ai danni dello studente.
Il concorso di colpa
Il Tribunale osserva che se l’alunno avesse adottato un comportamento maggiormente prudente e non avesse tentato di sedersi sopra la cattedra, cosi gravando sulla stessa, come dichiarato dal compagno di classe, il piano non si sarebbe ribaltato ed il non si sarebbe infortunato. A ciò si aggiunga che l’onere di vigilanza sugli alunni deve essere rapportato alle circostanze del caso concreto e impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età (Cass. 8811/2020). Posto che all’epoca del sinistro 16 sedici anni, una sua condotta più responsabile e consona alla sua età avrebbe di certo potuto impedire il fatto. L’apporto causale del comportamento della vittima nella causazione del danno è stata tale da far ritenere, ai sensi dell’art.1227 c.c., un concorso di colpa dell’alunno al 50%. In ragione del concorso di colpa del danneggiato, il danno che gli è stato risarcito è pari ad € 3.557,00.
La mancanza del danno “da bocciatura”
Nulla è stato liquidato allo studente quale danno patrimoniale conseguenza della bocciatura subita all’esito dell’a.s. 2015/16 e per essere entrato con un anno di ritardo nel mondo del lavoro, posto che nulla è stato provato. Il Tribunale ha rammentato che le assenze continuative e giustificate da apposito certificato medico per situazioni quale quella occorsa non vengono conteggiate ai fini del numero di assenza.