Graduatorie terza fascia ATA: i requisiti indicati nel CCNL sono di base, per i dettagli occorre attendere decreto

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Nei prossimi mesi, forse tra maggio-giugno, si aggiornano le graduatorie di terza fascia ATA. L’aggiornamento di quest’anno recepirà le novità introdotte dal nuovo ordinamento professionale del CCNL 2019-21, che entrano in vigore dal 1° maggio 2024.

Nel CCNL vengono indicati i requisiti di base per l’accesso, ciò significa che occorre attendere il decreto per avere tutti i dettagli sui titoli di accesso validi.

Prova ne è, ad esempio, il requisito indicato per il collaboratore scolastico, per il quale non compare il diploma di maturità.

I requisiti di base per ogni profilo sono:

Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Operatore scolastico: attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

A tutti, tranne al collaboratore scolastico, sarà richiesta la certificazione informatica. Su questo si resta in attesa di informativa tra MIM e sindacati.

Altra questione è quella dell’ingresso dell’operatore scolastico: molto probabilmente nel 2024 non sarà possibile inserirsi per questo profilo, che verrà utilizzato soltanto per la mobilità verticale.

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Pubblicato in ATA

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