Aggiornamento graduatorie: inserisce dichiarazione falsa, condannato a tre mesi. Sentenza

WhatsApp
Telegram

La sentenza della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2020) 04-08-2020, n. 23542 che ora si commenta riguarda il ricorso per Cassazione fatto da un dipendente della scuola, avverso la condanna, emessa dal Tribunale, alla pena di mesi tre di reclusione , in relazione al reato di cui all’art. 483 c.p. relativo alle procedure di inserimento nelle graduatorie scolastiche, posto in essere mediante produzione al Dirigente Scolastico di dichiarazioni mendaci quanto all’esistenza di precedenti condanne in sede penale. Il ricorso come prodotto dal proprio difensore veniva respinto.

L’articolo 483 del Codice Penale
La norma contestata è la seguente: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Se il comportamento è reiterato non si può parlare di condotta occasionale
Osservano i giudici che facendo leva sul tenore letterale dell’art. 131-bis c.p., comma 3, laddove questo attribuisce rilievo alla circostanza che il reo abbia commesso più reati della stessa indole o si tratti di reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, poi, la pronuncia citata ha escluso che l’indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria, e ne ha inferito la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento.

Il comportamento è abituale quando si commettono almeno altri due illeciti
Nelle difese si faceva richiamo anche all’articolo 131 bis del codice penale che così recita nel suo primo comma: Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Così la Cassazione: “Questa Corte a Sezioni unite, poi, con la sentenza citata (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) ha affermato il principio, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., secondo il quale il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Nella motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili, ex art. 131-bis c.p.. Inoltre, sviluppando i descritti principi si è, in seguito, affermato, in sede di legittimità che, per l’apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017, dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039) o, comunque, l’esistenza di altri due reati della stessa indole, commessi anche successivamente al reato per cui si procede, purchè incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci, Rv. 278347)”. Nel caso di specie la Cassazione “ ha dato conto, per quanto concerne il comportamento successivo al reato, di altre dichiarazioni non veritiere da parte dell’imputato” come attestato da una relazione del DS.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri