Aggiornamento graduatorie ATA e punteggio servizio militare. Si valuta solo in costanza di nomina. Sentenza

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Iniziano ad arrivare delle prime sentenze che riguardano il bando dell’aggiornamento delle graduatorie ATA 2021/2023, ciò mentre sono ancora in corso le valutazioni delle domande da parte delle segreterie. La sentenza in commenta riguarda la questione, annosa, della valutazione del servizio militare fuori costanza di nomina.

Il fatto

Il ricorrente ha impugnato il Decreto Ministeriale n.50 del 03.03.2021, del Ministero della Pubblica Istruzione, la quale nel regolamentare l’aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2023, disciplina anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, nella parte in cui si dice che “ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza pubblicata il 31/05/2021 N. 06369/2021. Il ricorrente ha presentato domanda per inserimento nelle graduatorie del personale ATA , entro il termine previsto dal decreto. Rivendica il riconoscimento del servizio militare prestato con il punteggio di 6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina valido ai fini dell’accesso o conferma nelle graduatorie di 3 fascia del personale ATA

Si valuta solo in servizio in costanza di nomina

L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.

A seguito dell’emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l’art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.

Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto che ATA, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.

Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie ATA che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ( Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs.. n. 66 del 2010.

Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.

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Pubblicato in ATA

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