Aggiornamento GPS 24/26, docente di ruolo: non avendo ancora superato anno di prova, posso inserirmi per la stessa classe di concorso?

Aggiornamento GPS 2024/26: i docenti di ruolo, anche in attesa della sede di titolarità, possono inserirsi ma sempre per classi di concorso/posti/gradi di istruzione diversi da quelli di titolarità.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Ho superato il concorso ordinario 2020 e in seguito a scorrimenti sono stata nominata per l’immissione in ruolo il 23 settembre 2023 legata alle nuove mobilità, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2023 ma economica dal settembre 2024, con la sola assegnazione della provincia. Al momento sto facendo l’anno di formazione e prova per l’immissione in ruolo nella sede dove sono stata nominata da GPS su differente provincia e solo in seguito alle operazioni di verifica delle domande di mobilità mi verrà assegnata la sede. Volevo sapere, visto che non so se passerò l’anno di prova né quale città mi assegneranno, se posso compilare comunque la domanda GPS, tenendo conto che avendo una figlia minore di 12 anni nella scelta delle sedi ho inserito sia città della provincia assegnatami sia città della provincia di residenza in cui sono iscritta alle GPS.
La nostra lettrice, dunque, è stata nominata a tempo indeterminato dopo il 31 agosto con decorrenza giuridica 1° settembre 2023 ed economica 1° settembre 2024, ossia quando assumerà servizio; attende adesso gli esiti della mobilità (previsti per il 17 maggio p.v.) per conoscere il comune/scuola di titolarità, secondo quando illustreremo di seguito. La stessa, inoltre, ha fruito di una delle deroghe di cui al CCNL 2019/21, recepite nel CCNI mobilità 2022/25 tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, per cui ha potuto presentare domanda di trasferimento non solo per la provincia di titolarità (necessaria per ottenere la sede) ma anche per quella di residenza, in quanto la deroga (poiché genitore di figlio d’età inferiore ai dodici anni) le ha permesso di superare il blocco triennale per i neoassunti previsto dal combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17 e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94.
Detto ciò, rispondiamo alla medesima lettrice che potrà sì presentare domanda di inserimento in GPS ma solo per classi di concorso/posti diversi da quello di titolarità, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 2019/21 e della disposizione di cui all’OM 112/2022 (che ha disciplinato l’aggiornamento 2022/24), presente anche nella bozza di OM di prossima pubblicazione. In base al citato articolo 47, i docenti di ruolo possono accettare supplenze su posti/classi di concorso diversi da quello/a di titolarità, mentre nell’OM (art.6) leggiamo che non possono partecipare alla procedura di inserimento in GPS i docenti dispensati dal servizio per non aver superato l’anno di prova (che si può ripetere al massimo una seconda volta n.d.r.), divieto questo che riguarda la sola classe di concorso/posto per cui è stata disposta la dispensa.
In definitiva, anche se non conosce ancora l’esito dell’anno di prova e nemmeno il comune di titolarità, la lettrice (giuridicamente di ruolo dal 1° settembre 2023) potrà inserirsi in GPS, come tutti gli altri docenti di ruolo, per classi di concorso/posto diversi da quelli di titolarità e accettare l’eventuale incarico di supplenza già dal 2024/25, quando avrà superato il divieto di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023, in base al quale il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi di supplenza (la lettrice supererà l’anno di prova nel 23/24). Inoltre, qualora ottenesse con la mobilità a.s. 2024/25 una sede di titolarità non gradita, potrebbe fruire ancora della deroga (posto che la figlia abbia ancora meno di 12 anni) e quindi presentare nuovamente domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.
Alla luce del quesito e delle relative risposte, ricordiamo di seguito cos’è previsto per le nomine in ruolo effettuate dopo il 31 agosto e per le supplenze assegnabili ai docenti di ruolo, nonché le modalità di presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento/cambio provincia delle GPS 2024/26.
Nomine in ruolo dopo il 31 agosto e GPS
Così leggiamo nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.
Dunque, i docenti individuati per la nomina a tempo indeterminato dopo il 31 agosto sono giuridicamente in ruolo dal 1° settembre del medesimo anno scolastico di individuazione, mentre economicamente lo saranno dal 1° settembre dell’a.s. successivo, quando assumeranno servizio. Ai docenti in esame, inoltre, al momento della nomina viene assegnata la sola provincia di titolarità, mentre la sede (scuola) è ottenuta, nella medesima provincia assegnata, presentando domanda di mobilità nello stesso anno della nomina giuridica. Così, per l’a.s. 2023/24, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato dopo il 31 agosto 2023 sono giuridicamente in ruolo dal 1° settembre 2023, mentre economicamente lo saranno dall’assunzione in servizio, ossia dal 1° settembre 2024. Tali docenti, inoltre, hanno presentato domanda di mobilità, per ottenere la scuola di titolarità, entro il 16 marzo 2024.
Anche i docenti suddetti possono inserirsi nelle GPS ma, come tutti gli altri docenti di ruolo, non possono farlo per la classe di concorso/posto di titolarità in quanto, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, possono accettare incarichi di supplenza per posti/classi di concorso/gradi di istruzione diversi da quelli di titolarità, come sopra accennato.
Supplenze docenti ruolo
E’ l’articolo 47 del CCNL 2019/21 a disciplinare le supplenze del personale docente di ruolo, disposizione contrattuale questa da leggere congiuntamente a quella di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023. In base al citato art. 47:
- il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso;
- l’accettazione della supplenza, ai sensi dell’art. 3/3 del DM n. 138/2023, è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova.
Tenuto conto di quanto riportato al punto 2, ossia che la supplenza si può accettare per un posto/grado/classe di concorso diversi da quello/a di titolarità, è chiaro che il docente di ruolo non può inserirsi in GPS per la classe di concorso/posto o grado di titolarità. Approfondisci
Aggiornamento GPS 2024/26
L’aggiornamento delle GPS 2024/25 e 2025/26 sarà avviato a breve con la pubblicazione dell’OM che lo disciplinerà e detterà altresì disposizioni sull’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per il predetto biennio.
La domanda:
- si presenta per una sola provincia;
- si presenta esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell’OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze;
- va compilata accedendo al portale succitato con le credenziali SPID o CIE e, al fine predetto, si deve essere abilitati al servizio “Istanze on line”;
- si può presentare per: inserimento; aggiornamento; trasferimento (ossia cambio provincia) aggiornamento e/o trasferimento;
- può anche non essere presentata dagli aspiranti già inclusi, che permarranno comunque in graduatoria con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24. Evidenziamo, però, che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali preferenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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