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Aggiornamento GPS 2024/26: scegliere le scuole “giuste” è il punto cruciale. RISPOSTE AI QUESITI

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L’aggiornamento delle GPS 2024/26 è ormai ai nastri partenza e gli interessati si pongono diversi dubbi sulla compilazione della relativa domanda e di quella successiva per l’assegnazione delle supplenze. Rispondiamo ad alcuni quesiti giunti in redazione.

Quesito 1

Sono un docente di sostegno della scuola primaria di Torino e avrei da sottoporvi un quesito: Se, facendo parte delle GPS da quattro anni, quest’anno non presentassi la domanda di aggiornamento, continuerei ricevere le convocazioni dalle GI? Oppure se inserissi nella domanda solo una preferenza e non mi venisse assegnata, potrei comunque fare riferimento alle GI e iniziare a lavorare, ad esempio, da Novembre?

Premettiamo che le preferenze non si inseriscono nella prossima domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS, ma in quella che si compilerà in estate, ai fini della partecipazione all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08. Detto ciò, rispondiamo al lettore che può non presentare istanza di aggiornamento e permanere comunque in GPS e nelle correlate graduatorie di istituto. In tal caso, il lettore avrà il medesimo punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo (2022/24), sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Da evidenziare però che: le situazioni soggette a scadenze, in primis le preferenze (esempio: numero di figli, aver prestato servizio senza demerito …) vanno confermate, per cui non presentando domanda, il lettore perderà eventuali preferenze da confermare; è possibile che qualche istituzione scolastica, inserita precedentemente ai fini delle graduatorie di istituto, non sia più presente in quanto oggetto di dimensionamento. Pertanto, consigliamo al lettore di vagliare bene il fatto di non presentare domanda di aggiornamento.

Quanto all’ultima domanda posta dal lettore, sicuramente lo stesso potrà indicare una sola preferenze ed essere poi convocato dalle graduatorie di istituto, fermo restando che sarà considerato (in riferimento alla domanda per le supplenze al 30/06 o al 31/08) rinunciatario per le sedi non espresse e quindi soggetto alla relativa sanzione: qualora al proprio turno di nomina, il lettore non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’a.s. di riferimento, non potrà ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie (specifica GaE/GPS) per cui sia risultato in turno di nomina. Potrà, invece, ottenere supplenze da GPS diverse (se incluso) da quelle per cui è stato considerato rinunciatario (es.: rinunciatario per A-11 limitatamente alla preferenze non espresse, potrà ottenere supplenze da GaE/GPS per la A-13), nonché ottenere supplenze dal GI al 30/06 e al 31/08, anche per la stessa graduatoria (ossia posto/case di concorso) per cui è stato considerato rinunciatario per le preferenze non espresse, e supplenze brevi sempre dalle GI.

Quesito 2

In previsione della riapertura delle GPS: con L.104 art 3 comma 1 ( per mio figlio minore) ho diritto alla riserva? Inoltre, ho una laurea specialista +24cfu.  Sto partecipando al concorso ter su cdc, se risultassi vincitrice dovrei intraprendere il percorso da 36 cfu? E se non lo vinco, mi conviene cmq fare i 36 cfu? O avendo 2 anni di servizio (però su sostegno no CdC), aspetto il terzo anno per accedere ai 30cfu?

Premettiamo che la riserva di posti non spetta ai titolari dei benefici di cui alla legge 104/92, bensì a coloro che rientrano nelle categorie indicate nella legge n. 68/99 (e non è questo il caso). La lettrice avrebbe potuto sfruttare la citata legge, se la figlia fosse stata affetta da disabilità grave, ai fini della scelta della sede. Infatti, ai sensi della legge 104/92, richiamata nell’annuale circolare supplenze, la priorità nella scelta della sede spetta, nell’ordine agli aspiranti di cui:

  1. all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
  3. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili);
  4. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Gli aspiranti suddetti fruiscono della priorità nella scelta della sede, a condizione di rientrare nel contingente di nomina. Rientrando nel contingente (quindi se ci sono 8 posti e l’aspirante è nono in graduatoria, non potrà esercitare il beneficio), l’interessato eserciterà la precedenza soltanto relativamente a posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. Ciò vuol dire che il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prima offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. La lettrice però non potrà fruire di tale priorità in quanto la figlia non è affetta da disabilità grave.

Quanto alle altre domande: sì, se vincitrice di concorso, intraprenderà, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, il percorso da 36 CFU, superato il quale, l’anno scolastico successivo, sarà immessa in ruolo. Quanto alla convenienza, nel caso di mancata vittoria del concorso, tra la scelta di un percorso da 60 CFU (nell’ambito del quale saranno riconosciuti i 24 CFU conseguiti entro il 31/10/22) o uno da 30 CFU, rinviamo a questo articolo in cui sono stati ipotizzati possibili scenari in proposito.

Quesito 3

Sono 2 anni che l’algoritmo mi elimina dalle nomine gps per poi assegnare le scuole da me selezionate ad altri con punteggio inferiore. L’anno scorso ho scelto i distretti per avere un raggio più vasto ma anche questa strategia è stata vana. Come mi devo preparare per le nuove immissioni delle 150 scuole?

Rispondiamo al lettore, ricordando come funziona l’assegnazione delle supplenze tramite il sistema informatizzato, procedura questa indicata nell’art. 12 dell’OM 112/2022 e che non dovrebbe presentare alcuna novità nella prossima OM. Ecco in sintesi come si svolge il procedimento di nomina:

  • le supplenze al 30/06 e al 31/08 sono assegnate tramite procedura informatizzata, attingendo da GaE e, in subordine, da GPS, previa presentazione della domanda da parte degli aspiranti;
  • la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le GaE e/o GPS di inclusione (si possono invece ottenere dalle GI, in caso di esaurimento delle predette le graduatorie);
  • costituisce rinuncia anche la mancata espressione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui, qualora al proprio turno di nomina l’aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà ritenuto rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento;
  • gli UST competenti, a seguito delle istanze presentate, sulla base della posizione occupata in graduatoria, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite una procedura automatizzata, nell’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.
  • l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa;
  • l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento;
  • la rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto;
  • le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo dei nominati (quindi si partecipa ad un solo turno di nomina), fatto salvo il diritto al completamento (solo in caso di completamento si può partecipare ad un turno successivo di nomina oppure l’UST può assegnare il predetto completamento  anche al di fuori della procedura informatizzata).

Questo, dunque, il funzionamento dell’algoritmo e la lettrice, in questi due anni, non ha ottenuto l’incarico probabilmente perché non ha espresso tutte le sedi, per cui è risultata rinunciataria per le sedi non espresse e conseguentemente non ha potuto più partecipare ai successivi turni di nomina, quando erano poi disponibili le sedi richieste dalla stessa. Il sistema, infatti, per le disponibilità successive, riparte dall’aspirante che segue l’ultimo dei nominati.

Aggiornamento GPS 2024/26

In attesa della pubblicazione dell’OM, che disciplinerà l’aggiornamento 2024-2026, ricordiamo che gli aspiranti potranno presentare domanda, a pena di esclusione, per una sola provincia. L’istanza va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell’OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Ai fini della compilazione, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La domanda si può presentare per:

  1. inserimento (riguarda chi non è incluso nelle GPS 2022/24);
  2. aggiornamento (riguarda gli aspiranti inclusi nelle  GPS 2022/24);
  3. trasferimento, ossia cambio provincia (riguarda gli aspiranti già inclusi nelle GPS 2022/24);
  4. aggiornamento/trasferimento (riguarda gli aspiranti già inclusi nelle GPS 2022/24).

Bozza OM

Requisiti d’accesso

Questi i requisiti richiesti per accedere alle GPS di prima e seconda fascia posto comune e sostegno, relative a tutti i gradi di istruzione:

GPS posto comune infanzia e primaria 

  1. prima fasciaabilitazione conseguita con laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
  2. seconda fascia: laureandi in Scienze della formazione primaria, iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU già conseguiti

GPS posto comune secondaria primo e secondo grado

  1. prima fasciaabilitazione
  2. seconda fascia: precedente inserimento in GPS oppure titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso in base alla vigente normativa.

GPS ITP

  • prima fasciaabilitazione
  • seconda fascia: diploma di istituto tecnico o professionale

GPS sostegno infanzia, primaria e secondaria

  1. prima fasciaspecializzazione per il grado richiesto
  2. seconda fascia: tre anni di servizio, sullo specifico grado di scuola, svolti entro la data di presentazione della domanda

I requisiti di cui sopra vanno posseduti entro il termine di presentazione delle domande, eccetto che per la prima fascia ove è possibile iscriversi con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, che deve avvenire entro il prossimo 30 giugno. La medesima possibilità non è invece prevista per la seconda fascia.

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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