Aggiornamento GaE, domande dal 1° al 15 marzo. Pubblicati DECRETO e ALLEGATI
È stato pubblicato sul sito InPA il decreto del 29 febbraio 2024 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva.
Le domande si possono inoltrare dalle ore 12.00 del 1° marzo e fino al 15 marzo.
Le domande si presentano in modalità telematica attraverso il Portale InPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole;
c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
Decreto e allegati
Allegato 1 – Titoli I e II fascia-signed
Allegato 2 – Titoli III e IV fascia-signed
Allegato 3 – Titoli Strumento-signed
Allegato 3bis – Chiarimento titoli Strumento
Allegato 4 – note elenchi prioritari
Allegato 5A – Percentuale riservisti-signed
Allegato 5B – Percentuale riservisti-signed
Allegato 6A – Percentuale rappresentativita di genere-signed
Allegato 6B – Percentuale rappresentativita di genere-signed