Aggiornamento GaE, c’è tempo fino al 15 marzo: ecco guida e FAQ ufficiali

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Pubblicato il decreto ministeriale che disciplina l’aggiornamento delle GAE per il prossimo biennio. Le domande possono essere presentate dal 1° al 15 marzo 2024.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha emanato il Decreto Ministeriale 37 del 29 febbraio 2024 che regola l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate esclusivamente online sul portale INPA (www.inpa.gov.it) dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2024.

Per accedere alla compilazione è necessario essere in possesso di:

  • SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

ed essere accreditati a Istanze on line.

Le regole restano invariate

Le regole per l’aggiornamento delle GAE rimangono le stesse dei precedenti trienni: non sono previsti nuovi inserimenti, ad eccezione di coloro che si reinseriscono in graduatoria dopo essere stati cancellati per non aver presentato domanda in un precedente aggiornamento.

Le uniche modifiche riguardano:

  • Allegati: aggiornati i criteri per il conteggio del personale per genere e regione, nonché le percentuali riservate alle diverse categorie di riservisti.
  • Le GAE avranno validità biennale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di aggiornamento:

  • Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE.
  • Docenti cancellati per non aver presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Per informazioni e avvisi

Il testo del decreto ministeriale e gli allegati sono disponibili sul sito INPA (www.inpa.gov.it). Per ulteriori informazioni e avvisi consultare il sito del Ministero dell’Istruzione e del merito (www.miur.gov.it).

GUIDA

FAQ UFFICIALI

Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?

Risposta: il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste ( non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva )” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis

In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perchè lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.

quando l’aspirante non è presente nelle GaE

In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.

quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento
In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda

Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.

2. Domanda: Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perché risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

Risposta: Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.

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