Adesione al Fondo Pensione Espero: per chi varrà il “silenzio assenso”

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A partire dagli anni ‘90 il nostro sistema pensionistico, pubblico e obbligatorio, è stato profondamente modificato. Le regole di determinazione delle pensioni sono state riviste con il progressivo aumento della durata della vita media. In linea con le esperienze maturate in ambito internazionale, anche in Italia si è deciso di affiancare alla previdenza pubblica la previdenza complementare.

Fondo Espero è un’associazione senza fini di lucro il fondo riservata solo ai dipendenti della Scuola, il suo unico obiettivo è quello di permettere ai dipendenti della scuola, di costruire una pensione complementare.

Il fondo espero nasce con atto costitutivo del 17/11/2003, è rivolto al personale della scuola il quale volontariamente poteva decidere di aderire in alternativa al TFS o TFR comunicando anche gli importi mensili da versare.

Oggi, sono circa 100.000 i lavoratori del comparto scuola che hanno scelto Fondo Espero

Consente di integrare il fondo pensionistico al fine di maturare una pensione complementare, chi non acquisisce il diritto alla pensione integrativa (fino a oggi nessuno), avrà liquidato al momento della pensione l’importo versato dal lavoratore e l’importo versato dallo stato a Espero, compresa la trattenuta per il TFR.

Attenzione all’iscrizione mediante silenzio assenso

Con l’accordo sottoscritto tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero ai sensi dell’art. 1, comma 157, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, regolamenta le modalità di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e definisce le modalità di recesso del lavoratore nei tempi previsti.

L’adesione mediante silenzio-assenso si può applicare al lavoratore la cui “assunzione” abbia luogo successivamente al 1° gennaio 2019.

Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche attraverso forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore

Adesione al Fondo Espero mediante silenzio-assenso per i nuovi immessi in ruolo.

Il 31 maggio 2022, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

I lavoratori che otterranno l’assunzione a tempo indeterminato in data successiva al 1° gennaio 2019 dovranno prestare attenzione alla modalità di iscrizione al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, qualora non fossero già iscritti da precari in occasione di precedenti contratti di lavoro.

Possibile estensione “adesione tramite silenzio assenso”, sin dal 1° settembre 2023 anche al personale precario.

Mediante accordo delle parti, le disposizioni suddette relative all’iscrizione con silenzio assenso, potrebbero essere applicate anche al personale precario destinatario di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.

Nuovo accordo modalità di adesione al fondo espero, a chi si rivolge l’accordo?

Si rivolge al personale della scuola assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, i lavoratori riceveranno una informativa entro la metà di agosto 2024, successivamente, sarà consegnata al momento dell’assunzione.

Sei un lavoratore assunto dal 1/01/2019?

1) Riceverai dal datore di lavoro l’informativa sulla sottoscrizione dell’accordo: questa comunicazione ti verrà inviata entro la metà di agosto 2024.
2) Dal ricevimento dell’informativa avrai 9 mesi per decidere di aderire volontariamente al Fondo, oppure di rinunciare all’adesione silente. Il datore di lavoro ti indicherà come esprimere tale rinuncia. Tale comunicazione andrà consegnata al datore di lavoro (non al Fondo Pensione).
3) In caso di mancata scelta, alla scadenza dei 9 mesi dal ricevimento dell’Informativa, sarai iscritto al Fondo tramite silenzio assenso.
4) A seguito della adesione al Fondo, avrai un ulteriore periodo di 30 giorni per il diritto di recesso.

Con l’adesione al Fondo (volontaria o silente) inizierai a costruire il tuo zainetto previdenziale alimentato con:

– Il tuo contributo (1% del tuo stipendio, ovvero una percentuale diversa che potrai scegliere se aderisci volontariamente);
– Il contributo del datore di lavoro (anche con l’adesione silente il datore di lavoro verserà un contributo a suo carico del 39;1%);

– Il TFR (accantonato dal momento dell’adesione) La contribuzione decorrerà dalla data della tua adesione: non sarà possibile il versamento di contributi relativi a periodi
arretrati.

Modalità di adesione a fondo Espero

1. mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e
trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive del fondo;
2. mediante silenzio-assenso, nel rispetto delle direttive Covip.

Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione

Adesione tramite silenzio assenso

Al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, il lavoratore, dovrebbe ricevere una informativa dall’amministrazione nella quale sono descritte le modalità di
adesione al fondo, che faccia riferimento soprattutto alla tacita adesione mediante il silenzio-assenso.

Entro nove mesi dalla data di assunzione, il lavoratore può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non voler aderire al Fondo Espero oppure può comunicare la volontà di adesione al fondo ancor prima dei nove mesi.

Tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che non esprimeranno alcuna volontà, saranno iscritti automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.

Le amministrazioni, trascorsi 9 mesi, comunicano al Fondo i nominativi dei lavoratori che non hanno manifestato nessuna volontà.

In un secondo momento il “Fondo” ricevuta l’informativa, informa i singoli lavoratori dell’avvenuta iscrizione mediante silenzio-assenso.

Diritto di recesso

Diritto di recesso del lavoratore per iscrizioni avvenute mediante silenzio-assenso.

Dalla data di comunicazione dell’adesione mediante silenzio- assenso, il lavoratore dispone di un termine di 30 giorni entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso.
Il recesso avviene senza costi e senza obbligo di dover indicare il motivo del recesso.

Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso delle somme eventualmente versate.

Tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato è invitato a prendere visione delle informative ricevute, necessario prestare molta attenzione per evitare iscrizione tacita.

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