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Stipendio, ogni mese nel cedolino le addizionali Irpef: cosa sono e come si calcolano

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Oltre all’Irpef i lavoratori dipendenti pagano anche le relative addizionali, quella comunale e quella regionale.

Ogni mese in busta paga, nel cedolino dello stipendio ed anche in quello della pensione, io lavoratori pagano oltre all’Irpef, le addizionali. Si tratta delle addizionali comunali e regionali dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Si tratta di due imposte che gravano sui contribuenti e che presentano diverse modalità di calcolo di cui spesso gli stessi lavoratori che subiscono le trattenute, non capiscono il funzionamento.

CI sono effettivamente differenze sostanziali rispetto all’imposta “madre” che resta l’Irpef e differenze anche tra loro stesse. Vediamo di approfondire le regole previste per entrambe le addizionali.

Addizionali e periodi di imposta

Per le addizionali regionali, esse vengono trattenute mese per mese durante l’anno lavorativo e da gennaio a novembre di ogni anno. Per le addizionali comunali invece, il meccanismo cambia. Infatti esse vengono trattenute in busta paga sia a saldo per l’anno precedente che in acconto per l’anno corrente. Nello specifico, vengono trattenute le addizionali a saldo dell’anno precedente di imposta per il periodo compreso da gennaio a dicembre. Per l’acconto invece il periodo va da marzo a novembre dell’anno corrente.

In altri termini, nelle buste paga mensili dei lavoratori si trovano trattenute spesso diverse mese per mese ed occorre capire il perché. Nelle buste paga che vanno da gennaio a novembre, i lavoratori dipendenti troveranno certamente le trattenute relative alle addizionali regionali all’Irpef. Nelle stesse buste paga ed in più in quella di dicembre, i lavoratori troveranno anche la relativa addizionale comunale relativa al saldo dell’anno precedente. A partire dalla busta paga di marzo e fino a quella di novembre invece, ci sarà anche l’acconto dell’addizionale comunale, nella misura pari al 30%. Per capirne il meccanismo va ricordato che questo acconto in misura pari al 30% la cui trattenuta è subita nel periodo marzo-novembre di ogni anno, sarà oggetto del saldo dell’anno di stipendio successivo.

Conguaglio di fine anno e dichiarazioni dei redditi

Ciò che viene trattenuto mensilmente per entrambe le addizionali va a confluire nella Certificazione Unica con cui il lavoratore comunemente effettua le dichiarazioni dei redditi. Quando per esempio si parla di rimborsi fiscali, perché tra detrazioni, oneri detraibili e deduzioni, il contribuente può chiudere una dichiarazione dei redditi anche a credito, anche le cifre trattenute come addizionali possono essere oggetto di rimborsi alla stregua dell’Irpef vera e propria.

In sostanza ogni contribuente paga ogni anno 11 rate di pari importo per l’addizionale regionale all’Irpef, con aliquote differenti da regione a regione. I primi 11 mesi dell’anno sono quelli in cui si paga l’imposta, mentre il mese finale di dicembre è quello del conguaglio.

Anche l’addizionale comunale varia da Comune a Comune in base alle aliquote minime e massime fissate dal Ministero. Anche in questo caso sono 11 le rate di pari importo trattenute come addizionale comunale. In pratica, si paga il 70% dell’addizionale dell’anno precedente (per l’anno 2021 le addizionali dell’anno 2020) in 11 rate di uguale importo. Infatti il restante 30% è stato trattenuto già l’anno precedente come acconto addizionale comunale all’Irpef. La stessa cosa che nel 2021 accade da marzo a novembre, con il pagamento del 30% relativo all’addizionale comunale dell’anno successivo. Anche per le addizionali comunali il mese di dicembre e la sua busta paga sono quelli dedicati agli eventuali conguagli.

Il problema delle dichiarazioni dei redditi

Come dicevamo, a volte non basta il conguaglio di dicembre per completare il quadro delle due imposte dovute, così come a volte non basta il datore di lavoro per chiudere la partita dei contribuenti, aperta nei confronti dell’Irpef.

Anche le due addizionali infatti sono oggetto di ricalcolo con il 730 o con il modello Redditi PF. Con le dichiarazioni dei redditi infatti, entrando in campo altri fattori, il contribuente proprio come fa con l’Irpef, fa anche con le sue addizionali, nel senso che può arrivare ad avere diritto a conguagli a credito o a dover provvedere a versare le differenze a debito di entrambe le addizionali.

Quest’ultimo è il tipico caso di contribuente a cui il datore di lavoro ha calcolato le imposte su un reddito complessivo inferiore a quello che poi lo stesso lavoratore e contribuente va a dichiarare nel 730 o nel modello unico.

Anche per le addizionali come per l’Irpef infatti, succede che con il conguaglio di fine anno, il datore di lavoro provvede, essendo sostituto di imposta, ad effettuare il ricalcolo delle imposte pagate. Il conguaglio altro non è che la differenza tra le imposte trattenute in busta paga mese per mese (e per le addizionali, in base alla struttura prima citata) e quelle effettivamente dovute.

Se il contribuente  ha versato Irpef e addizionali in misura maggiore di quella che alla fine viene definita in sede di conguaglio, nella busta paga di dicembre verrà erogato un rimborso Irpef. Succede l’esatto contrario nel caso in cui il lavoratore versa una imposta più bassa nei mesi in cui è assoggettato a trattenute. In questo caso nella busta paga di dicembre può verificarsi un conguaglio passivo.

Va ricordato che è tenuto a pagare entrambe le addizionali solo il contribuente assoggettato al versamento dell’Irpef.

Addizionali regionali e comunali, la guida al calcolo

È stato l’articolo n° 50 del decreto legislativo n° 446/98 a istituire l’addizionale regionale all’Irpef.

“L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta”, questo ciò che si legge al comma due dell’articolo sopracitato.

Ed ogni Regione ha la facoltà di determinare le aliquote da applicare, sempre seguendo i dettami imposti e quindi da una aliquota minima ad una massima. Inoltre alle Regioni è data facoltà di impostare il prelievo oltre che su aliquota fissa, a che su una variabile in base agli scaglioni di reddito con meccanismo progressivo come accade con l’Irpef, cioè con l’aliquota più alta che si applica solo sulla parte di reddito eccedente quella dell’aliquota precedente.

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