Addio al docente esperto, resta incentivo: il provvedimento è legge. Ecco cosa cambia [PDF]

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Cancellata la qualifica di ‘docente esperto’, per il quale resta solo l’incentivo economico. L’articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.

TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE

Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere a un meccanismo di stabile incentivazione, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva. Tale previsione è stata introdotta in Senato in prima lettura, in sostituzione della qualifica di docente esperto prevista nel testo originario del decreto-legge, di cui tuttavia restano fermi i principali aspetti sostanziali: il meccanismo implica il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili.

Nell’espungere la qualifica di docente esperto, il Senato non ha riprodotto per il docente incentivato la previsione – prima contemplata – che tale beneficio non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento.

All’incentivo può accedere un contingente di docenti definito con il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità.

I criteri di conferimento del beneficio e del sistema di progressione di carriera sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Le coperture finanziarie

Le coperture finanziarie sia per l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che per l’assegno annuale ad personam per i docenti incentivati sono quelle stabilite dal comma 5 dello stesso art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, il quale – si ricorda – prevede nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo per l’incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell’anno 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

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