Addetti alla sicurezza, nomine da parte del Dirigente: 4 modelli da scaricare

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L’art. 2 comma 1, lettera l del D.Lgs. 81/08 limita il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nell’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, rivolti all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. In egual modo per la scuola, i compiti del SPP sono stabiliti in via primaria dall’art. 33 e rimirano, in estrema sintesi, la valutazione dei rischi, l’identificazione e l’elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione, la enunciazione di proposte di programmi di informazione e formazione, l’adesione alle riunioni periodiche ex art. 35 e l’attuazione dell’informazione dei lavoratori e degli allievi (quando equiparati).

Il dirigente scolastico ha però facoltà di meglio precisare tali compiti anno per anno, avendo cognizione assolutamente chiara delle specificità dell’istituzione scolastica che dirige, di caratteristiche problematiche, anche contingenti, e della Politica della sicurezza che intende perseguire.

Ruolo del SPP nella scuola

In saldezza con l’art. 11, che prevede l’inserimento nella scuola di percorsi formativi interdisciplinari, un segmento di attività che non può certo essere abbandonato è quello dell’impulso, della progettazione, dell’organizzazione e, in alcuni casi, della guida diretta delle attività didattiche sulla sicurezza indirizzate direttamente agli allievi, su indicazione del Collegio docenti, in collaborazione con i team/consigli di classe e in auspicabile collegamento con gli enti che, sul territorio, si occupano di sicurezza sul lavoro. Questa laboriosità, che nel caso di un SPP scolastico potrebbe essere definita “istituzionale” parimenti a quelle previste dall’art. 33, si può congiungere naturalmente e automaticamente agli altri non trascurabili impegni del Servizio, rappresentando assieme a questi un’unica struttura organica ed integrata di lavoro. L’art. 17 ribadisce l’obbligo in capo al dirigente scolastico di nominare il Responsabile SPP (RSPP) dell’istituzione scolastica. L’art. 32 (sostanzialmente non modificato dal D.Lgs. 106/09) individua i requisiti che deve possedere questa figura e stabilisce le opzioni tra le quali può scegliere il dirigente scolastico che non intenda (o non possa, per il superamento del limite di 200 dipendenti nella propria scuola) svolgere direttamente il ruolo di RSPP. Peraltro, l’assunzione della funzione di RSPP da parte del dirigente scolastico richiede una formazione specifica come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 come si legge in “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” di L. Bellina, A. Cesco Frare, S. Garzi e D. Marcolina, ottimo e insostituibile vademecum per la scuola e per ciascun insegnante e dirigente scolastico.

Indicazioni normative

L’incarico, come stabilito dal comma 8, va assegnato in via prioritaria, dunque, non unicamente, al personale interno all’istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell’opera di un unico esperto, individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all’interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) oppure di un libero professionista. Alla stipula della convenzione potranno provvedere anche le autorità scolastiche territoriali.

La natura fiduciaria del RSPP

È palese che la nomina del RSPP conferisce un incarico di natura fiduciaria, per cui la realizzazione del bando non può orientarsi, solamente e unicamente, a criteri di semplice, spesso infruttuosa, economicità e deve all’opposto consentire al dirigente scolastico di scegliere principalmente sulla base dell’esperienza e capacità, assicurando allo stesso tempo l’indispensabile margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico rispetto ad una probabile rosa di candidati. Si suggerisce di mantenere traccia di ciascuna fase percorsa a dimostrazione della correttezza formale delle scelte adottate. Nel caso in cui il dirigente scolastico sia costretto a scegliere l’opzione professionista esterno, è opportuno che, sia nel bando che nell’atto di nomina, venga esplicitata la non percorribilità delle scelte indicate come prioritarie dalla norma.

Gli addetti ASPP

Se il Responsabile sia un esperto esterno (dell’Ente locale, di enti specializzati in materia di salute e sicurezza o libero professionista), sempre l’art. 32 (comma 10) rimarca l’obbligo in capo al dirigente scolastico di ordinare all’interno alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti (ASPP), lasciandogli tuttavia la massima libertà rispetto all’entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone.

La delicatezza della posizione della scuola: l’utenza

La “ratio” delle disposizioni contenute nell’art. 32 è manifesta: è indispensabile considerare che, in materia di sicurezza, la scuola si trova in una posizione delicata, proprio in relazione al tipo d’utenza che la frequenta. Rispetto a situazioni lavorative in cui vi siano esclusivamente persone adulte, gestire la prevenzione e la sicurezza in un luogo con predominanza di minori richiede particolari sensibilità, in grado di percepire con maggior cognizione di causa l’eventuale pericolosità delle situazioni e dei comportamenti. Per contro, da parte degli insegnanti e, in generale, da parte di tutto il personale che vive ogni giorno all’interno della scuola, vi è una maggiore attenzione ai movimenti posti in essere dagli allievi nelle loro diverse età. Conseguentemente è auspicabile che, nel caso sia lo stesso dirigente scolastico o personale appartenente ad un altro istituto a svolgere la funzione di RSPP, sia comunque previsto almeno un Addetto SPP. In ogni caso è adatto e adeguato organizzare un Servizio composto da più persone. Il numero di Addetti SPP va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituto.

La nomina e l’incarico

La norma non distingue – come viene esplicitato nel testo citato – in modo netto la figura del Responsabile da quella dell’Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo ed individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento del Servizio. Per motivi diversi, le situazioni più emblematiche sono due: gli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo tecnico o professionale particolarmente complessi ed articolati nell’offerta di indirizzi e le grosse istituzioni scolastiche suddivise in parecchi plessi, principalmente se distanti tra loro. In questi casi il dirigente scolastico è chiamato ad operare delle scelte organizzative in saldezza con tali esigenze prioritarie, rappresentando nel primo caso il Servizio sulla base di un principio di diversificazione e complementarità delle competenze necessarie o assicurando, nel secondo caso, la presenza di una persona formata in ogni plesso del proprio istituto. L’esperienza diffusa e le buone pratiche messe in atto in moltissime scuole, anche del primo ciclo, sono assolutamente in sintonia con il dettato normativo sull’organizzazione del SPP scolastico.

Distinguere la nomina dall’incarico

In buona sostanza, la nomina di un RSPP interno, differente dal DS, deve considerarsi come la soluzione in ogni caso preferibile. In tal modo, il dirigente avrà cura di controllare quali convenienze vi siano nell’istituto per inquadrare funzionalmente il Responsabile interno con regole che gli assicurino risorse dedicate in termini di tempo a disposizione e/o di compenso, da circoscrivere valutando la possibilità di procedere in accordo con gli organismi dell’istituto e le rappresentanze dei lavoratori, in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione scolastica. Concettualmente è corretto distinguere la nomina dall’incarico. La nomina costituisce l’atto formale che il dirigente è chiamato a redigere sia per il Responsabile che per gli eventuali Addetti SPP e può non essere limitata temporalmente, avendo quindi valore fino a revoca. L’incarico rappresenta invece lo strumento attraverso il quale il dirigente scolastico stabilisce il mandato operativo del SPP, che, oltre ai contenuti imprescindibili dell’art. 33, può contenere anche altre richieste, specifiche della realtà scolastica o del momento. Per tale motivo si suggerisce che l’incarico abbia durata annuale e venga rinnovato all’inizio dell’anno scolastico o all’inizio di quello finanziario. Nei casi in cui il SPP sia composto da più persone, il dirigente scolastico dovrà prestare attenzione nel definire e distribuire, attraverso i rispettivi incarichi, le competenze del Responsabile e quelle degli Addetti. In particolare, il quesito si pone quando il Responsabile è persona esterna alla scuola, nel qual caso è assolutamente necessario indicare con precisione i rispettivi ambiti di azione, per evitare sia le sovrapposizioni del ruolo e delle azioni delegate sia principalmente le probabili zone d’ombra.

Gli ultimi documenti

In questo nostro ultimo articolo, vi forniremo molti documenti, gli ultimi elaborati dell’Istituto Comprensivo “Via F.S. Nitti” di Roma e di Euservice di Roviano e consultabili sul sito della stessa scuola. Nello specifico la modulistica riguarda, tra le altre, la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; la delega per “Dirigenti” e “preposti”; la designazione degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione e degli addetti alle emergenze; la nomina (eventuale) del Medico Competente; la convocazione ed i fogli firma per la formazione dei lavoratori; la convocazione e lo schema di verbale per le consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; la convocazione e lo schema di verbale della riunione periodica annuale; la richiesta per la formazione degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione di emergenza, del Rappresentante lavoratori per la sicurezza, degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione e dei Preposti; l’informativa per ditte appaltatrici e lavoratori autonomi.

Contratto

Addetti_Sicurezza_2020-2021

MODELLO BANDO RSPP

Moduli per deleghe e nomine

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