Ad una supplente 4.000 euro di risarcimento. Anief: aveva lavorato 5 anni senza Rpd in busta paga
La Retribuzione professionale docente è una voce stipendiale che va assegnata a tutti coloro che insegnano: sbaglia lo Stato a negare i circa 174 euro mensili a chi ha sottoscritto contratti per brevi periodi.
A ribadirlo è stato il Tribunale di Paola, della provincia di Cosenza, al quale una docente di scuola secondaria di secondo grado ha presentato ricorso assistita dai legali Anief. Nella sentenza, che ha portato ad assegnare alla docente 4.000 euro più interessi, si legge che l’insegnante ha svolto le supplenze “dall’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2019/2020”, tuttavia durante “il periodo di servizio prestato” non ha “percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15-3-2001”, assegnata “ai docenti di ruolo e a quelli che stipulano contratti a termine con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non anche ai docenti che svolgono, come ella ricorrente, supplenze brevi e saltuarie”.
Inoltre, il Tribunale calabrese ha citato “la clausola 4 dell’Accordo quadro”, la quale “è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio, in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”.
“Alla luce di tali condivisi principi, così autorevolmente posti, il ricorso – per il giudice di Paola – deve essere accolto siccome fondato e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere condannato al pagamento della somma di € 3.971,02, a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2019/2020; per la relativa quantificazione, può farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente siccome formalmente corretto, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva ed in aderenza alle risultanze probatorie in ordine ai giorni di servizio prestati. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo”.
Per questi motivi, si legge nelle conclusioni, il Tribunale “accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXXX XXXXXX, per il titolo di cui in motivazione, della complessiva somma di € 3.971,02, oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo; 2) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di XXXX XXXXXX, che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati anticipatari, ex art 93 c.p.c”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda ai tanti docenti che hanno sottoscritto supplenze di tipo ‘breve e saltuario’ che “possono continuare a rivolgersi al nostro sindacato per presentare ricorso per il recupero della Retribuzione professionale docente: una somma importante che continua ad essere immotivatamente assente negli stipendi di tutti i precari che sottoscrivono contratti con le scuole”.