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Accesso alla quota 41 dopo Naspi: attenzione alla risoluzione consensuale

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La NAspi e la quota 41 spettano in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

Per avere diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci in qualità di disoccupato non basta percepire la Naspi. E’ necessario che il rapporto di lavoro si sia concluso per uno specifico motivo. Scopriamo il caso della risoluzione consensuale rispondendo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:

Ho 54 anni e 39 di contributi avendo iniziato a 15 anni. L’azienda in cui lavoro sta attuando dei programmi di smaltimento esuberi anche con discreta buonuscita… con quale meccanismo potrei usufruire della naspi che dovrebbe essere nel mio caso completa di 2 anni? Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro? E al termine dei due anni di naspi avrei diritto alla pensione anticipata  quota 41 precoci? Grazie… spero in una risposta.

Naspi e risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta, generalmente, la rinuncia al periodo di preavviso e all’indennità sostitutiva del preavviso e comporta che il datore di lavoro offra al dipendente una somma aggiuntiva oltre alle spettanze derivanti delle chiusura del rapporto di lavoro. Una sorta di incentivo all’esodo che è liberamente stabilito dalle parti.

Generalmente una risoluzione consensuale di questo genere non da diritto alla Naspi, visto che la cessazione del rapporto di lavoro è volontaria. Durante la fase più critica della pandemia, nel corso del 2021, è stato previsto che la Naspi, però spettasse anche nel caso di adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a patto che l’adesione avvenisse entro il 30 giugno, 31 ottobre o 31 dicembre 2021 (a seconda del termine previsto per l’azienda per lo sblocco dei licenziamenti) indipendentemente dalla data di sciogliemento del rapporto di lavoro.

Accettare oggi, quindi, una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non darebbe diritto alla Naspi e neanche all’accesso alla quota 41 per lavoratori precoci. La risoluzione consensuale prevista per avere diritto all’indennità di disoccupazione e alla quota 41 precoci, infatti, è quella nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 l. 22 luglio 1966 n. 604, ovvero nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In questo caso, infatti, ci si riferisce alla procedura di conciliazione che segue un licenziamento.

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