Accesso al bonus premiale per docenti e ATA: PRECISAZIONI SU domanda per la richiesta di attribuzione. Con modelli da scaricare

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La legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160) che al comma 249 dell’art. 1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Si fa, dunque, riferimento al ‘personale scolastico’, senza alcuna differenza tra quello docente e il personale ATA. La materia bonus, dunque, a partire da quella data confluiva nel negoziato di scuola. Nell’agosto 2018, in applicazione del CCNL di aprile dello stesso anno, il CCNI sul MOF sanciva che le risorse del bonus andavano contrattate nell’ambito del MOF.

La contrattazione integrativa d’istituto

È palese, dunque, che le somme destinate a questo scopo rientreranno nelle attività di contrattazione integrativa con la RSU di ogni istituto, che diventa quindi di fondamentale importanza essendo stata sottratta alla discrezionalità del dirigente scolastico. Tali risorse possono perciò essere utilizzate secondo quanto previsto dalla contrattazione di istituto per compensare il maggiore impegno dei docenti o del personale ATA e possono essere utilizzate per qualsiasi scopo volto a migliorare l’offerta formativa e per ogni altro valido obiettivo.

Svincolata la somma dalla discrezionalità del DS

Naturalmente ciò, senza esitazione alcuna, svincola la somma canalizzata al bilancio della scuola col flusso “Fondo di valorizzazione” dalla discrezionalità del DS, pur rimanendo lo stesso il titolare dell’atto amministrativo che ne determina, sulla scorta dei criteri fissati dalla contrattazione di Istituto, l’attribuzione. Come ogni altro compenso è erogato, non sic et sempliceter, ma sulla base di apposita domanda, relazione e dimostrazione di raggiungimento degli obiettivi fissati.

Anche il personale non di ruolo

Il D.L. 126/2019, convertito poi dalla legge n. 159/2019, stabiliva che può accedere al bonus “anche il personale non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche”. Questa è l’unica modifica apportata al testo della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Il Miglioramento dell’Istituzione Scolastica

Sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione di Istituto l’attribuzione del Bonus deve premiare la qualità del lavoro svolto in relazione alla particolare collaborazione che il personale scolastico (docente/ATA) contribuisce a dare ai fini del Miglioramento dell’Istituzione Scolastica e che superi la normale diligenza nello svolgimento del proprio lavoro. Ragion per la quale detta attribuzione va richiesta e naturalmente attribuita in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati in Contrattazione decentrata.

La normativa

    • L’art. 1, commi 126-129, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
    • La limitata modifica del comma 128 della L. 107/2015.Il CCNL 2016/18 intervenuto sulla materia con l’art. 40, comma 2, il quale recita: “Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge: a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;”. Fatta salva, quindi, la finalizzazione a favore della valorizzazione dei docenti.
    • Il CCNL 2016/18 all’art. 22, comma 4, lettera c, che tra le materie devolute alla contrattazione integrativa d’istituto inserisce il punto c4: “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015”.
    • L’intesa sindacale del 25 giugno 2018 sul MOF che estende i benefici di legge al personale docente precario.

Le novità normative

Alla luce di questa disamina, il dirigente Scolastico Prof. Francesco Livesu dell’Istituto comprensivo Pozzomaggiore, nella sua brillante circolare, esamina le principali novità normative:

    • il budget bonus confluisce nel FIS ma mantiene la sua quantificazione (nel rispetto dell’art. 1, comma 249 della legge 160/2019);
    • in sede di contrattazione decentrata, dal budget del bonus viene defalcata la quota parte da destinare al personale ATA, secondo la stessa percentuale che sarà applicata al FIS. Questa quota parte non è attribuibile al personale ATA in quanto bonus perché la legge originaria riserva il premio al personale docente. La quota-parte del fondo bonus va semplicemente ad integrare la quota del FIS che sarà destinata a riconoscere le attività aggiuntive svolte dal personale ATA (nel rispetto dell’art. 1, comma 249 della legge 160/2019, dove si parla di “personale scolastico”) così come sono riconosciute quelle del docente;
    • la parte rimanente del fondo bonus (detratta la quota destinata al personale ATA) viene contrattata ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera c4 del CCNL di comparto 2016/18) e cioè per la parte relativa alla determinazione dei compensi spettanti al personale docente di ruolo e supplente annuale (nel rispetto del CCNL e della legge n. 159/2019);

Contrattare i criteri relativi alla quantificazione dei premi

La parte sindacale può contrattare i criteri relativi alla quantificazione dei premi, all’adozione di fasce di merito e al differenziale tra le stesse. Naturalmente, fuori dalla questione del bonus di valorizzazione, non ha titolo ad entrare nell’ambito dei criteri di valutazione dei meriti professionali dei docenti che restano, per legge, nella competenza esclusiva del Comitato di valutazione d’istituto. Il Comitato, infatti, si riunirà con la sola componente docente e solo per la valutazione dell’anno di prova e per le richieste di riabilitazione a seguito di sanzioni disciplinari (articoli 440 e 501 del DLgs 297/94).

Chiarimenti sul BONUS

    • Il fondo della legge 107/15 non è più destinato ai soli docenti ma va anche a beneficio degli ATA secondo criteri e scelte fissati in contrattazione decentrata di istituto (annuale).
    • Il fondo non ha più vincoli di destinazione. Tecnicamente non va al “merito” ma può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile, anche lo stesso merito definito e individuato opportunamente.
    • Per legge e per contratto, il bonus può essere utilizzato per qualsiasi scopo volto a migliorare l’offerta formativa. Lo stabilisce, naturalmente, in piena autonomia la contrattazione decentrata d’istituto che può anche stabilire di premiare ATA e docenti sulla scorta di definiti obiettivi.
    • Il Contratto di scuola stabilisce criteri, fissa destinazione delle risorse del bonus “sommandole e mescolandole” a tutte le altre del MOF, opera la ripartizione fra docenti e ATA.

Chi assegnerà il bonus

Al termine dell’anno scolastico è il dirigente scolastico che con proprio atto amministrativo assegna i premi ai docenti, e al personale ATA, risultati più meritevoli in applicazione degli obiettivi fissati in sede di contrattazione decentrata (che di fatto potrebbe, come è accaduto in tante scuole, scegliere di non attribuire alcun bonus) e dei criteri per la quantificazione dei premi definiti nel contratto integrativo d’istituto (nel rispetto dell’art. 1, commi 128 e 129 della legge 107/2015 e dell’art. 22, comma 4 del CCNL).

Cosa deve ricordare il DS

Il dirigente scolastico, si legge nella circolare del dirigente Scolastico Prof. Francesco Livesu dell’Istituto comprensivo Pozzomaggiore, deve ricordare che:

    • i criteri per l’assegnazione dei compensi al personale ATA (percentuale di FIS + percentuale di bonus) sono di tipo quantitativo, nel senso che vanno a riconoscere attività aggiuntive svolte oltre il normale orario di servizio, oppure particolari situazioni di intensificazione del carico di lavoro;
    • i criteri sono stati concordati in sede di contratto integrativo d’istituto;
    • è opportuno che la percentuale spettante al personale ATA (da calcolare in proporzione all’entità dell’organico) sia la stessa per il FIS e per il fondo bonus;
    • senza nulla togliere al lavoro aggiuntivo del personale scolastico, il bonus integra le risorse disponibili per le attività del personale ATA e tutela uno spazio normativo per riconoscere la “qualità” e la “professionalità” dei docenti.

Come accedere al Bonus

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di comunicare che è possibile accedere al bonus, secondo quanto stabilito in sede di Contrattazione decentrata, compilando ed inviando alla email istituzionale, una domanda. Modello che naturalmente deve tenere conto, per quelle scuole che, in autonomia, continueranno ad utilizzare il bonus di premialità docente e ATA, dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.

30.06.2022 – Domanda accesso al bonus premiale docenti

Domanda istanza bonus personale ata

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