Accesso agli atti obbligatorio anche per documenti su amministrazione trasparente? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Il ricorrente agiva al TAR per impugnare il silenzio relativo alla istanza di accesso agli atti avente ad oggetto gli incarichi esterni eventualmente autorizzati dall’amministrazione destinataria al DSGA. Vediamo come si pronuncia il TAR.

La questione
Con istanza la ricorrente chiedeva di procedere alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi svolti dal DSGA e chiedeva di ricevere copia delle istanze di autorizzazione e dei conseguenti provvedimenti di autorizzazione”. Con nota l’istanza veniva respinta dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, per la seguente motivazione: “Considerato che la richiesta attiene a documenti di cui la p.a. ha obbligo di pubblicazione e comunque inseriti anche nelle anagrafe delle prestazioni; Rilevato che il DSGA è titolare presso (…) e che l’istituto detiene i fascicoli degli atti del dipendente degli istituti presso cui ha precedentemente svolto servizio di DSGA dall’immissione in ruolo ma non può attestare e/o verificare le pubblicazioni degli istituti assegnatari. Considerato per quanto rileva per l’IC che non può essere concesso accesso a documenti di questo IC soggetti a pubblicazione e che ove non si rinvengano in albo/ amm. trasp. non esiste obbligo della p.a., come richiesto( cfr. ultimo capoverso nota in oggetto),di attestarne l’inesistenza ; Considerata la delicatezza della questione sollevata e della presa d’atto di quanto contenuto della nota come segnalazione cui la P.A. dovrà verificare contenuto e veridicità delle informazioni contenute in essa; Riservata ogni valutazione ed azione; COMUNICA che l’istanza di accesso agli atti del fascicolo per come formulata non può essere accolta trattandosi di documenti soggetti a pubblicazione.
Per il TAR del Lazio con sentenza n°13011/2024 il ricorso è fondato.

La scuola deve garantire l’accesso agli atti anche per gli atti pubblicati su amministrazione trasparente
L’art.5, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, “attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria “ai sensi della normativa vigente” e non solo, quindi, in forza degli obblighi specificamente posti dal d.lgs. n. 33 del 2013” (Cons. Stato Sez. III, 10/06/2022, n. 4735). Tale norma ha proprio lo scopo di sanzionare la mancata pubblicazione di documenti, a garanzia delle esigenze di trasparenza e imparzialità dell’agire pubblico che il legislatore – nel disporre la obbligatoria pubblicazione di alcune informazioni – ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento con altri interessi. Pertanto, precisa il TAR laziale, proprio “nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (art. 5, co. 1, cit.), il cittadino – senza alcun onere motivazionale – può chiederne la pubblicazione.  L’amministrazione resistente, pertanto, non può negare l’accesso sulla base del solo fatto che i documenti richiesti siano soggetti a pubblicazione, ma deve provvedere a ostendere tale documentazione all’istante (cfr. Cons. St., VII, n. 860/2023), anche pubblicando i relativi documenti (adempiendo così all’obbligo di legge) ovvero comunicando al ricorrente l’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale (TAR Campania, Napoli, III, n. 3681/2024). Inoltre, in tali casi, il giudice del ricorso può ordinare la pubblicazione dei documenti per i quali sia stato violato il relativo obbligo di pubblicazione (ibid., v. anche TAR Campania, Napoli, VI, n. 5671/2014).

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