Abilitazioni estere sul sostegno, TAR condanna silenzio del Ministero e impone termine di 180 giorni per decidere la validità

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il 26 e 27 febbraio 2024, ha emanato una serie di pronunce, di pressoché identico contenuto, che hanno accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero in vari procedimenti, incardinati da altrettanti ricorrenti, aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero.
La competenza appartiene al Ministero
Il Tar ha accolto i ricorsi in considerazione dell’orientamento consolidato presso il medesimo Tribunale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 8113), argomentando che la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La timeline
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia con d.lgs. n. 206/2007) non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, in virtù dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007. Nelle specie considerate, tale termine è risultato scaduto alla data di proposizione dei ricorsi, per cui si è verificato il “silenzio inadempimento” del Ministero resistente. Per l’effetto, quest’ultimo è stato condannato a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa delle singole sentenze, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Entro detto termine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione) dovrà provvedere a esaminare la documentazione afferente alla posizione di ogni ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi risultino coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno.
L’obbligo di esaminare le istanze di riconoscimento
Il Tar ha richiamato quanto rilevato dal Giudice d’appello (Sez. VII, n. 1361/2023), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022) con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”, con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01).
La nomina del Commissario ad acta
Il Tar ha disposto, per l’ipotesi di perdurante inadempienza dell’amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero.