Abilitazione estero: docenti chiedono riconoscimento ma MIUR tace. Condannato, sentenza

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Sono diversi i docenti che avendo maturato un titolo professionale all’estero, ne chiedono il riconoscimento al MIUR ai fini dell’esercizio della professione docente. Ma il MIUR spesso non risponde a queste istanze.

Questo silenzio è legittimo? Vediamo cosa dice il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 04-06-2019) 04-06-2019, n. 7165

Fatto

Un docente ricorreva al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nei procedimenti aventi tutti ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e segnatamente in Romania iniziati con istanza presentata dalla ricorrente e non concluso entro il termine dalla stessa così rispettivamente fissato di 120 giorni.

La normativa

L’istanza veniva presentata al MIUR ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206 del 2007, del titolo professionale ai fini dell’esercizio della professione di insegnante nella scuola secondaria superiore in Italia, conseguito all’estero; “considerato, quanto al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo de quo, il disposto dell’art.16, co. 6 del D.Lgs. n. 206 del 2007, il quale stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da’ notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni”.

Sul silenzio inadempimento

“Ritenuto pertanto che nella fattispecie per cui è causa si sia formato il silenzio inadempimento, essendo il suindicato termine massimo di tre mesi (quattro mesi qualora vi siano richieste d’integrazione da parte dell’Amministrazione) abbondantemente decorso dalla presentazione dell’ istanza della ricorrente; reputato conseguentemente illegittimo il silenzio serbato dal Miur sulla suindicate istanze dell’ odierna ricorrente, dovendosi dunque accogliere il ricorso, assegnando al Miur l’ulteriore termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza ovvero dalla sua notifica se anteriore, affinché il Ministero adotti il provvedimento conclusivo nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 206 del 2007 e alle altre norme regolanti la materia; reputato, conclusivamente, che la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato sull’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e di accertamento dell’obbligo in capo al Miur di provvedere espressamente sula stessa debba essere accolta”.

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