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Abilitazione e iscrizione negli Elenchi aggiuntivi GPS 2025/26: non dà punteggio aggiuntivo nelle classi in cui si è già inseriti

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L’aspirante, che si inserisce negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, non potrà far valere l’abilitazione/specializzazione di accesso ai medesimi (elenchi) nelle GPS in cui risulta già incluso. Ecco perché.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono in prima fascia sostegno adss, a gennaio inizierò il percorso da 30 cfu per prendere l’abilitazione anche su classe A018, visto che nel 2025 ci sarà la possibilità di entrare negli elenchi aggiuntivi per la classe A018, volevo sapere se posso far valere anche su classe adss il punteggio dato dall’abilitazione su altra classe di concorso o per questo devo aspettare l’aggiornamento delle gps.

No: il punteggio relativo all’abilitazione sarà valutato solo quale titolo d’accesso nella GPS A-18 e non nella graduatoria di prima fascia relativa al sostegno scuola secondaria di secondo grado in cui lo stesso risulta già incluso. Infatti, così leggiamo nell’articolo 1/5 del DM n. 51/2023, che ha disciplinato la costituzione degli elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24:

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all’OM 112/2022 e dunque:
a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

I soggetti, di cui al comma 2 sopra richiamato, sono coloro i quali risultano già inclusi nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria … Tali aspiranti, dunque, possono dichiarare i soli titoli non dichiarati all’atto dell’inserimento in GPS ma conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento nelle medesime graduatorie (nel nostro caso entro il 24/06/2024).

In definitiva, il nostro lettore:

  • non potrà aver valutata l’abilitazione nella classe di concorso A-18 (relativamente alla quale si inserirà nell’elenco) nella GPS sostegno primo fascia, in quanto tale titolo sarà conseguito dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento delle GPS (ossia il 24/06/2024);
  • potrà aver valutato il titolo in questione alla riapertura delle GPS per il prossimo biennio, quando si inserirà nella prima fascia GPS A-18 e aggiornerà il punteggio relativo alla GPS sostegno prima fascia scuola secondaria. Precisiamo che tale valutazione è possibile solo perché è relativa al medesimo grado della GPS sostegno.

Evidenziamo infine che le informazioni sopra riportate si rifanno al DM n. 51/2023, al momento unico riferimento relativamente alle modalità e tempistiche di conseguimento dei titoli valutabili. Infatti, l’art. 10/2 dell’OM n. 88/2024 rinvia al riguardo al decreto ministeriale che disciplinerà la costituzione degli elenchi in parola: I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell’apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l’inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa. 

[NB: qualora ci saranno delle novità in materia, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli]

Per completezza, riportiamo di seguito, sinteticamente, le principali informazioni relativi agli elenchi in esame.

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS

all’art. 10 dell’OM n. 88/2024, secondo cui:

  • per l’a.s. 2025/26, in attesa della ricostituzione delle GPS, sono costituiti gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune e sostegno;
  • possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi i docenti che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione;
  • l’inserimento avviene in una provincia a scelta degli aspiranti, nel caso in cui gli stessi non siano già presenti in nessuna GPS, viceversa l’inclusione avviene nella medesima provincia in cui si è già inseriti (in GPS), anche se per classi di concorso/posti diversi da quelle di inclusione negli elenchi;
  • il DM potrà prevedere un inserimento negli elenchi con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, indicando anche il termine entro cui il medesimo titolo potrà essere conseguito e comunicato;
  • i docenti già presenti nella seconda fascia delle GPS, in caso di iscrizione negli elenchi aggiuntivi per la medesima classe di concorso/posto, sono depennati dalla predetta seconda fascia e dalla terza delle GI;
  • inserendosi negli elenchi aggiuntivi, si è inseriti negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (i non iscritti in GPS, pertanto, scelgono anche le 20 scuole; per quelli già inclusi, la scelta delle scuola era prevista nel DM precedente solo in caso di inclusione per altra classe di concorso/posto, ferma restando la provincia di inserimento);
  • gli aspiranti, che si inseriscono negli elenchi, sono graduati secondo punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle allegate all’OM 88/2024;
  • termini e modalità di conseguimento dei titoli saranno indicati nel DM che disciplinerà la costituzione degli elenchi a.s. 2025/26 (il precedente DM ha previsto che i titoli valutabili erano quelli conseguiti entro il 31 maggio 2022, il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS; quanto detto riguarda i non inclusi in GPS, mentre quelli già inclusi hanno dichiarato i soli titoli non presentati all’atto dell’aggiornamento delle stesse graduatorie ed entro sempre il 31 maggio 2022);
  • dagli elenchi si attinge dopo la prima fascia e prima della seconda delle GPS (quanto alle graduatorie di istituto, dagli elenchi si attinge dopo la seconda fascia e prima della terza).

Ricordiamo che:

  • gli elenchi aggiuntivi sono utilizzati per l’assegnazione delle supplenze da GPS, dopo la prima fascia e con priorità rispetto alla seconda;
  • gli aspiranti, che si inseriranno a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno, parteciperanno non solo alle suddette supplenze ma anche alle assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo, in quanto la proroga delle previsioni di cui al DL 44/2023, introdotta dal DL 19/2024, è prevista sino al 31 dicembre 2025.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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