Abilitazione docenti conseguita all’estero: riconoscimento professione. Aggiornamento e guida domande del ministero

Il ministero dell’Istruzione il 4 agosto aggiorna lo spazio dedicato al riconoscimento della professione docente per gli insegnanti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero. Ecco le informazioni utili
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.
E’ possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:
-docente di scuola dell’infanzia;
-docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di I grado
– docente di scuola secondaria di II grado.
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).
In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.
Domande
La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.