Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di concorso PNRR. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita’, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolamenta il percorso di abilitazione per i docenti vincitori del concorso PNRR per le classi di concorso della tabella B (ITP), per i quali finora non c’era una previsione normativa sul numero dei CFU da conseguire dopo l’assunzione al 31 agosto come vincitori di concorso.
Le assunzioni da GM24 del concorso PNRR bandito con DDG n. 2575/2023 sono iniziate in estate e si concluderanno, per l’anno scolastico 2024/25 entro il 31 dicembre 2024 per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre.
Pertanto numerosi sono già i docenti ITP assunti da concorso o che saranno assunti da concorso entro dicembre 2024.
Per coloro che hanno stipulato o stipuleranno un contratto di “supplenza finalizzato al ruolo” nel 2024/25 e non hanno ancora iniziato in maniera autonoma il percorso abilitante, saranno avviati ai percorsi previsti dal Ministero.
Purtroppo non si conosce ancora in quali regioni si svolgeranno e se si riuscirà a coprire tutte le classi di concorso in cui ci sono state assunzioni ITP nella regione di riferimento.
Il decreto stabilisce solo che gli ITP vincitori del concorso PNRR, pur avendo accesso al concorso solo con il diploma, devono conseguire 36 CFU.
N.B. Il Decreto entra in vigore il 29 ottobre 2024 ed è incardinato nel percorso parlamentare per la trasformazione in Legge entro 60 giorni, pertanto potrà ancora subìre delle modifiche.
La norma prevista nel Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024
Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici
“1. All’articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «ovvero con i requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, come richiamato all’articolo 5, comma 2».”
L’art. 18bis comma 4 del DLvo n. 59/2017 fornisce ulteriori indicazioni
- il costo dei CFU è a carico dei partecipanti
- la prova finale si svolge con una prova scritta e lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023
- la prova finale può essere sostenuta per non più di due volte
- il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
- con il superamento della prova finale i docenti acquisiscono l’abilitazione per la classe di concorso oggetto del percorso
Acquisita l’abilitazione assunzione a tempo indeterminato e anno di prova
I vincitori che conseguono l’abilitazione per la classe di concorso sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
Si applicano al suddetto anno di prova le seguenti disposizioni
- svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
- test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente
- valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti sulla base dell’istruttoria di un docente tutor
- In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.