Abilitazione conseguita all’estero: Nell’attesa del riconoscimento, illegittimo escludere da GPS

WhatsApp
Telegram

Con ricorso una docente impugnava gli atti con la quale è stato disposto il depennamento della dagli elenchi aggiuntivi della GPS per essere la stessa in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e non ancora riconosciuto. Vediamo cosa ha deciso il TAR del Lazio, in un contenzioso che oramai pare avere su tale questione degli orientamenti consolidati.

Il fatto

Espone parte ricorrente di aver presentato, nei termini, la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali scolastiche, riservate ai docenti specializzati sul sostegno, avendo la stessa conseguito il titolo in Romania e avendo presentato la relativa istanza di riconoscimento. La ricorrente veniva un primo momento, inserita negli elenchi aggiuntivi alle GPS e veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente,, invece, era destinataria di un provvedimento di revoca della propria nomina e, conseguentemente, destinataria della comunicazione dell’Istituto competente della cessazione dal servizio presso il medesimo istituto.

Illegittimo escludere dalle GPS in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero

Il TAR del Lazio con la sentenza del 28/02/2024 N. 03963/2024 osserva al riguardo che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente pertanto l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.

Come affermato anche recentemente da questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 14.091/2022, n. 14.090/2022) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.

Continua il TAR puntualizzando che l’esclusione dai predetti elenchi non può neanche legittimamente fondarsi sulla impugnata nota ministeriale, richiamata nel provvedimento di esclusione e specificamente contestata in ricorso, avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili”. Tale nota infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha carattere generico ed indifferenziato, non considerale specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento inoltrata dal ricorrente e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento (v. analogamente ord. Tar Lazio – Roma,sez. III bis, n. 6958/2021). Pertanto,se l’O.M consente l’inserimento in GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, tale inserimento va garantito.

Spetta al Ministero  la valutazione tecnico discrezionale e non al TAR riconoscere il titolo conseguito all’estero
Va, invece, respinta la domanda di accertamento della pretesa sostanziale, considerato che, in ordine al riconoscimento del titolo estero e all’eventuale disposizione di misure compensative, l’attività dell’Amministrazione non è vincolata, ma bensì tecnico-discrezionale.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri