Abilitazione all’insegnamento acquisita in Romania: posso insegnare? Sulla validità si pronuncerà l’Adunanza plenaria. Cosa sta succedendo

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Il Consiglio di Stato (Sez. VII, Ord. 19 giugno 2022, n. 4807) ha demandato all’Adunanza plenaria la questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare se ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’U.E. presso altro Paese membro dell’UE, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta.

Il titolo conseguito in Romania

Una donna aveva conseguito il titolo di formazione professionale relativo al ciclo di studi post – secondari presso un’Università rumena, ai fini dell’esercizio della professione docente in Romania e le è stata riconosciuta, ai fini dell’ammissione appunto, la laurea non conseguita in Romania, ma in Italia.

La domanda per il riconoscimento dell’abilitazione a insegnare

Dopo il conseguimento del titolo aveva presentato al MIUR italiano la domanda per ottenerne il riconoscimento ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Italia e al conseguente esercizio della professione di insegnante.

La nota prot. n. 5636/2019

L’Amministrazione aveva fornito chiarimenti a tutti coloro che avevano concluso, in Romania, tali percorsi di formazione, comunicando che non soddisfacevano “i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2205/36/CE e successive modifiche, e che pertanto le istanze di riconoscimento presentate erano da considerarsi rigettate”. In detta nota il MIUR, dopo aver premesso che necessario presupposto per il riconoscimento professionale dei titoli sia il possesso di una qualifica professionale la quale, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, consente l’esercizio della professione di docente abilitato, precisava che l’art. 13, par. 1 della Direttiva 2013/55/UE, che disciplina l’accesso alla professione regolamentata, prevede che se in uno Stato Membro ospitante l’accesso alla professione regolamentata o al suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro (nel caso in esame, l’Italia) dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

L’interlocuzione tra Stato italiano e romeno

L’Amministrazione dopo aver esaminato l’ordinanza del Ministero rumeno dell’educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 relativa alla metodologia da utilizzare per il rilascio dell’Attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, aveva avviato un’interlocuzione con quest’ultimo che, nel novembre del 2018, aveva inviato una Nota Ufficiale a firma del Segretario di Stato rumeno per l’educazione nazionale e la ricerca scientifica, secondo cui “il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagocica [del genere di quello rilasciato all’appellato, n.d.E.] costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania”. Tale nota precisava altresì che “considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”. La nota in parola chiariva, infine, che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria, sia studi universitari”.

L’impossibilità di riconoscere il titolo romeno

Il Ministero italiano giungeva dunque alla conclusione che, dal momento che il ministero rumeno non riconosceva, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, la formazione svolta da cittadini che non avessero svolto in Romania i cicli di studio superiori ed universitari, la qualifica professionale derivante da tali cicli di studio non avrebbe potuto essere riconosciuta, essendo carenti le condizioni per operare il riconoscimento di cui alla Direttiva 2005/36/CE. Quindi, il Ministero appellante respingeva tutte le richieste di riconoscimento della qualifica professionale fondate su titoli conseguiti in Romania.

Il diniego del riconoscimento del titolo

Con la nota poi impugnata, quindi, il MIUR comunicava direttamente alla donna l’impossibilità di accoglimento della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale per “difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l’esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea, Romania nel caso di specie”. Nel corpo della motivazione, richiamava integralmente il contenuto dell’Avviso del 2 aprile 2019 perché il provvedimento di rigetto ne era applicazione.

L’accoglimento del Tar e la questione rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Il Tribunale Amministrativo accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati. Il Ministero ha quindi appellato la pronuncia al Consiglio di Stato che ha demandato all’Adunanza plenaria la seguente questione:

“Se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’U.E. (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)”.

“In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

  • nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto: nel caso in esame, la Romania), il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone in via necessaria che l’interessato abbia altresì conseguito, nel Paese di origine (nel caso in esame, la Romania), sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;
  • all’esito di tale percorso di formazione, le autorità del Paese di origine (nel caso in esame, la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione, ai sensi dell’articolo 13, § 1, della Direttiva 2005/36/CE”.

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