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Abbandono supplenze da GPS e GI: ecco le conseguenze. Varranno sino al 25/26 e non riguardano le paritarie. RISPOSTE AI QUESITI

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Le sanzioni per l’abbandono di una supplenza da GPS e GI sono indicate nell’art. 14 dell’OM n. 88/2024 e non riguardano le scuole paritarie. Risposte ai quesiti.

Quesiti

D1. In ottobre mio figlio per motivi di salute ha dovuto dare le dimissioni da un incarico di 8 ore fino al 30 giugno da gps. Mi pare di aver capito che resterà fuori dalla graduatoria anche l ‘anno prossimo, ma questa esclusione vale anche per le graduatorie di Istituto?

R1. La sanzione riguarda le sole GPS e consiste nell’impossibilità di conseguire supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GaE, GPS e, in caso di esaurimento di queste ultime dalle GI, per tutte le classi di concorso/posto/gradi di istruzione per cui si ha titolo, per il biennio di vigenza delle GPS. In definitiva, il figlio della lettrice non potrà ottenere le suddette supplenze per il corrente a.s. e per l’a.s. 2025/26 né da GPS né da GI (in caso le prime siano esaurite). Potrà invece ottenere supplenze brevi dalle citate GI (alcune delle quali possono giungere sino al termine delle lezioni).

D2. Vi scrivo per una informazione se potete aiutarmi. Quest’ anno non sono stata chiamata da GPS quindi ho accettato un incarico dalle Graduatorie di Istituto della mia provincia. Per motivi personali vorrei abbandonare il servizio ma volevo chiedervi questo cosa comporta. Non si possono più avere supplenze solo per quest’anno scolastico o per tutto il biennio delle graduatorie? E nel mio caso sarò depennata solo dall’istituto scolastico in cui ho iniziato a lavorare o in generale da tutte le graduatorie di istituto della mia provincia? Il prossimo anno soprattutto potrò ricevere supplenza da GPS oppure no?

R2. L’abbandono del servizio relativo a una supplenza conferita dalle GI comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2024-2026). In sostanza, abbandonando il servizio, la nostra lettrice non potrà ottenere alcun tipo di supplenza (sia essa breve o al 31 agosto/30 giugno) dalle graduatorie di istituto di tutte le scuole in cui è inclusa, sia per il corrente anno scolastico che per il prossimo. Potrà, invece, ottenere supplenze dalle GPS.

D3. Ho abbandonato un incarico annuale da GPS per motivi personali. Posso essere assunta da una scuola paritaria adesso? Potrei inviare l’interpello in Trentino e in Friuli?

R3. La sanzione prevista per l’abbandono di una supplenza da GPS è quella indicata nel primo quesito. Conseguentemente, la nostra lettrice potrà essere assunta in una scuola paritaria (ove il reclutamento avviene in maniera diversa rispetto allo statale), in quanto la sanzione riguarda le sole GaE/GPS nonché le GI in caso di supplenza al 30/06 o al 31/08 da assegnare dalle medesime se le GPS sono esaurite. Non potrà invece rispondere all’interpello in Friuli, ove vigono le disposizioni di cui all’OM 88/2024, secondo cui non possono partecipare agli interpelli i docenti che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Quanto al Trentino, deve fare riferimento alle previste specifiche disposizioni.

Per completezza, riportiamo di seguito tutte le sanzioni riguardanti sia le GaE/GPS che le GI.

Sanzioni supplenze GaE/GPS

  1. la rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse,  dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento;
  2. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Sanzioni supplenze GI

  1.  la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio;
  2.  la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio;
  3. l’abbandono del servizio comporta l’impossibilità di ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto (di tutte le scuole in cui si è inclusi), per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Evidenziamo che le sanzioni previste per la rinuncia alla supplenza, secondo quando riportato nei punti 1 e 2, sono applicate anche a coloro i quali non prendano servizio dopo l’accettazione della supplenza ovvero che non rispondano alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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