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Abbandono supplenza per ruolo da concorso PNRR1: si è depennati dalle GPS?

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Il docente immesso in ruolo dopo il 31/08 ed entro il 31/12/2024 dal concorso PNRR1, in caso abbia abbandonato la supplenza da GPS per l’assunzione a tempo indeterminato, è depennato dalle predette graduatorie?

In vista del quesito cui rispondere di seguito, ricordiamo sinteticamente la tempistica “straordinaria” delle immissioni in ruolo a.s. 2024/25, nonché la sanzione prevista per l’abbandono di una supplenza al 30/06 o al 31/08 da GaE/GPS.

Immissioni in ruolo 24/25

Le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2024/25 si sono svolte entro il 31/08 da graduatorie pubblicate entro la medesima data e poi in via straordinaria dopo la predetta data ed entro il 31/12.

La possibilità di nomine sino al 31/12 dalle GM del concorso PNRR1, pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/24, è stata prevista dal DL n. 71/2024. Lo stesso avverrà il prossimo anno scolastico.

La situazione sopra descritta (immissioni in ruolo dopo il 31/08 ed entro il 31/12) ha fatto sì che alcuni docenti, i quali avevano ottenuto una supplenza sino al 31/08 o al 30/06 da GaE/GPS, hanno dovuto lasciarla per prendere servizio per il ruolo. Ciò non ha riguardato i vincitori di concorso che stavano svolgendo una supplenza su posto vacante (al 31/08) nella stessa classe di concorso/posto e nella medesima regione in cui sono risultati vincitori di concorso, in quanto gli stessi sono stati confermati su tale posto.

Abbandono supplenza

L’abbandono della supplenza, com’è noto, comporta una specifica sanzione, indicata nell’art. 14 dell’OM 88/2024. Quanto alle supplenze da GaE e GPS, ossia supplenze al 30/06 e al 31/08, è il comma 1, lettera b), del citato articolo 14 a disporre quanto segue:

In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) …
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Dunque l’abbandono della supplenza conferita da GaE/GPS comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

A dicembre sono risultata vincitrice del concorso ordinario pnrr 1 e, dal momento che ero già in possesso di abilitazione al momento della firma del contratto, sto svolgendo l’anno di prova. Fino al giorno in cui mi è stata assegnata la sede di titolarità per l’immissione in ruolo, ero in servizio presso un’altra scuola da incarico GPS. Attualmente, la mia intenzione sarebbe quella di accettare a settembre 2025 un nuovo incarico da GPS e “congelare” il ruolo (sono in prima fascia per tutte le classi di concorso che mi riguardano e quindi ho ottime possibilità di farcela). Mi chiedo tuttavia se essere stata immessa in ruolo a dicembre e aver di fatto lasciato l’incarico da GPS possa considerarsi abbandono di servizio. Conosco purtroppo le sanzioni previste dall’ordinanza nel caso di abbandono di servizio, appunto, ma non ho trovato nessuna circolare ministeriale che chiarisca la posizione di chi, come me, è stato immesso in ruolo a dicembre mentre svolgeva servizio da GPS. Segnalo che il mio contratto nella sede di titolarità è stato giuridicamente retrodatato al primo settembre 2024. Come è necessario trattare i casi come il mio? Ci sono riferimenti normativi a tal proposito?

Come si evince dal testo dell’OM 88/2024 sopra riportato e dai commi seguenti del medesimo articolo 14, la sanzione è applicata a prescindere da eventuali motivazioni sottostanti: abbandonando il servizio, non si possono ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per l’intero biennio di vigenza, a prescindere dalle cause che abbiano determinato l’abbandono. Nulla, inoltre, è stato previsto per le situazioni particolari come quella della lettrice.

Per completezza, ricordiamo che i docenti di ruolo, i quali hanno superato l’anno di ruolo, possono accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Approfondisci

Le risposte ai quesiti

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