Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Abbandono servizio supplenza da graduatorie di istituto: quali sanzioni si hanno e quali possibilità per insegnare ancora

WhatsApp
Telegram

L’abbandono di una supplenza da GI comporta una sanzione che si applica per l’intero biennio di vigenza delle stesse graduatorie. Vediamo quale, rispondendo ad un quesito posto in redazione.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho accettato una supplenza da G.I. fino al 30/6. Dopo 8 giorni dalla presa di servizio ho dovuto abbandonare. Vorrei chiedere quale sanzione è prevista: mi è chiaro che non potrò ricevere e accettare convocazioni da G.I. per l’intero periodo di validità delle graduatorie ma c’è chi mi dice che potrò accettare convocazioni da GPS; è corretto? Ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che vorrete fornirmi.

Così leggiamo nell’articolo 14, comma 2 – lettera b), dell’OM 88/2024:

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

L’abbandono del servizio relativo ad una supplenza conferita da GI, dunque, comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalle tutte le graduatorie di istituto in cui si è inseriti per tutte le classi di concorso/posti di inclusione nonché per il periodo di vigenza delle stesse

Pertanto, la nostra lettrice non potrà ottenere nessuna supplenza dalle GI ma, come le hanno riferite, potrà presentare il prossimo anno scolastico la domanda con le 150 preferenze, al fine di ottenere una supplenza da GPS. Infatti, la sanzione riguarda le sole graduatorie di istituto e non altre.

Per completezza riportiamo le sanzioni previste per le supplenze ottenute dalle graduatorie di istituto.

Sanzioni supplenze GI

Le sanzioni riguardanti le supplenze ottenute dalle graduatorie di istituto, come sopra accennato, sono disciplinate dall’art. 14, comma 2 – lettere a) e b), dell’OM n. 88/2024, articolo 14 che:

  • prevede un’apposita sanzione per la rinuncia ad una supplenza, con delle differenze tra supplenza su posto comune e supplenza su posto di sostegno;
  • equipara alla rinuncia la mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza nonché la mancata risposta alla convocazione, con la conseguenza che a tali due ultime fattispecie si applica la medesima sanzione prevista per la rinuncia;
  • prevede un’apposita sanzione per l’abbandono del servizio.

Rinuncia

– la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento:

  • per posto comune comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio;
  • per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Le sanzioni sopra riportate, come anticipato, sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non prendano servizio dopo l’accettazione della supplenza ovvero che non rispondano alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.

Abbandono servizio

L’aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, e dunque 2024/25 e 2025/26. Naturalmente questo coinvolge anche la partecipazione ad eventuali interpelli fuori graduatoria, nella stessa o in altre province.

La sanzione in questo caso riguarda solo le graduatorie di istituto.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri