A scuola si entra solo per concorso, salvo deroghe straordinarie che validino competenze. Sentenza Consiglio di Stato

Continua a livello giurisprudenziale ad affermarsi l’orientamento che vuole l’accesso alla scuola tramite concorso, salvo deroghe straordinarie che devono comunque rispondere a soddisfare il buon andamento della P.A.
In Fatto
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio gli appellanti attraverso i propri difensori invocavano in particolar modo l’annullamento del D.M. n. 495 del 2016 recante lo scioglimento delle riserve di cui alle graduatorie disciplinate dal D.M. n. 235 del 2014 recante l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per gli abilitati PAS di esservi inclusi. Il ricorso veniva respinto dal Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 27-02-2020) 05-03-2020, n. 1622 . Sostenendo in particolar modo che si è già pronunciato a più riprese (Cons. St., n. 364/2016) sulla questione oggetto del contenzioso, affermando anche nella sua composizione più elevata i seguenti principi di diritto, ai quali in questa sede ci si intende riportare. In particolare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017, confermata nel suo impianto dalla sentenza n. 4/2019, ha chiarito come “…le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato”.
Si accede a scuola con concorso pubblico
“Va, poi, ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrali dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013). L’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressochè esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non è assoluta. Ad essa tuttavia può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n. 7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione. L’area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in maniera assai rigorosa. Sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno”.
No a “indiscriminate procedure di stabilizzazione”
Continuano i giudici, affermando che “tale evenienza non ricorre in presenza di indiscriminate procedure di stabilizzazione del personale precario, prive cioè di riferimenti alla peculiarità delle competenze e funzioni di cui l’amministrazione abbisogna e che quindi si risolvono in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenze n. 3 del 2013, n. 310 del 2011, n. 189 del 2011, n. 195 del 2010). La stabilizzazione dei contratti di lavoro precario è peraltro ammissibile solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010). (…)”Compete, infatti, al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso pubblico può essere derogato (cfr. Corte cost., 27-3-2003, n. 89)”.