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A scuola oltre l’orario di lavoro: posso rimanere a correggere i compiti o preparare i laboratori? Cosa dice il contratto. E se mi infortuno?

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Il personale docente  può essere obbligato a rimanere a scuola oltre il proprio orario di servizio? Il personale docente può rimanere, invece, volontariamente, a scuola, oltre il proprio orario di servizio?

Non si può imporre la presenza a scuola oltre il proprio orario di lavoro del personale scolastico

Una nota sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987, n. 173, i cui principi sono tutt’altro che superati, afferma chiaramente che non è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974. “Del resto, dall’incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l’Ufficio di coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest’ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha ribadito che non sussiste l’obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e non sia stata contemplata alcuna attività che comporti la presenza del menzionato personale”. Concetto che sul piano analogico va esteso alle attività successive alla fine del proprio ordinario orario di lavoro e di servizio.

Cosa dice il nuovo CCNL scuola ?

Va predisposto il piano annuale delle attività

L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 all’ articolo 43 nuovo ccnl scuola comma 4 afferma che  gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.

E già in questo piano annuale delle attività si potrebbe contemplare l’ipotesi del trattenimento a scuola, a titolo di libera scelta, oltre il proprio orario ordinario di lavoro e di servizio, per l’ultimazione di incombenze attinenti sempre, ovviamente, alla propria attività lavorativa. Come preparazione dei compiti, correzione delle verifiche, e via discorrendo. Ciò, però, non può e non deve comportare maggiori oneri per la scuola, che tradotto in lettere significa, non prevedere ad esempio attività di lavoro straordinario e/o intensificazione per il personale ATA e nessun riconoscimento economico aggiuntivo per il personale docente che si trattiene volontariamente a scuola, salvo una diversa decisione in sede di contrattazione integrativa. In alcune scuole europee accade già che il personale si trattenga nei locali scolastici, finite le attività didattiche ordinarie per la preparazione dei compiti, verifiche e quant’altro, trascorrendo praticamente a scuola l’intera giornata, ma ciò viene riconosciuto come orario di lavoro e pertanto anche indennizzato a livello economico.  Che è cosa diversa dal rimanere a scuola durante la classica “ora buca”. Come sistema d’istruzione, in Italia, siamo decisamente indietro. Perchè il lavoro svolto a casa dal personale scolastico non è volutamente, ad oggi, riconosciuto.

L’orario di lavoro del personale docente

Il comma 5 del già citato articolo 43 afferma che  “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari”. L’articolo 44 comma 7 afferma, invece, che “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Ricordandosi sempre che in base all’articolo 44, “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e
l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi“.

Si è tutelati in caso di infortunio verificatesi a scuola oltre il proprio orario di lavoro?

L’INAIL, alla voce occasione di lavoro, precisa che questo è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo
  • situazioni e fattori propri del lavoratore
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, afferma l’INAIL, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

La Circolare INAIL sugli infortuni del personale scolastico( 26/10/2023) precisa : “La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento. Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca10 finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento”.

Qualora, l’INAIL, non dovesse coprire l’infortunio, si può sempre valutare l’assicurazione integrativa fornita dalla scuola alla quale il singolo personale ha scelto però di aderire volontariamente.

Conclusioni

Dal combinato disposto di quanto emerso sino ad ora si può dedurre, a parere dello scrivente, che:

  1. il personale scolastico può trattenersi, volontariamente, a scuola oltre il proprio orario di servizio  per lo svolgimento di attività finalizzate all’esercizio della propria attività professionale di cui alla funzione docente;
  2. il personale scolastico non può essere obbligato a permanere a scuola oltre il proprio orario ordinario di servizio,in tal caso il D.S dovrà formalizzare ordine di servizio, avverso il quale il lavoratore potrà effettuare rimostranza scritta;
  3. si può prevedere una regolamentazione a livello di istituzione scolastica,della permanenza volontaria nei locali scolastici,del personale docente, oltre il proprio orario di servizio e di lavoro, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per l’Istituzione scolastica,salvo eventuali diverse previsioni a livello di contrattazione integrativa d’istituto, a titolo esemplificativo non deve comportare tale permanenza lavoro straordinario ed intensificazione per il personale ATA;
  4. che in mancanza di regolamentazione, è consigliabile che il personale docente che abbia intenzione di trattenersi nei locali della scuola oltre il proprio ordinario orario di lavoro e servizio, fornisca specifica comunicazione formale alla Dirigenza Scolastica, motivando la richiesta, affinché si possa anche eventualmente sul piano infortunistico rientrare a pieno titolo nell’occasione di lavoro prevista dalle indicazioni dell’INAIL.

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