A proposito del Concorso a 2004 posti di DSGA e della prova preselettiva già svolta. Lettera
Inviato da Iony Nuzzo – Considerazioni giuridiche, “idee utopiche” di trasparenza, di imparzialità e buon andamento della procedura concorsuale!
Non appare superfluo ricordare, in questa sede, ai dirigenti ministeriali che hanno prodotto il bando di concorso per DSGA, che, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’articolo 35 comma 5.2 prevede le “linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale della P.A.
Ebbene, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ispirandosi al 165 del 2001 ed alla nostra Carta Costituzionale, riforma, finalizzando a migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche, le vecchie regole dei concorsi pubblici, introducendo aspetti innovativi in tal senso.
Pertanto le “linee di indirizzo amministrativo” dettate dalla nuova norma in materia di reclutamento si muovono nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, che si ispirano essenzialmente alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, e che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme generali di riferimento si rinvengono, principalmente nell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
E’ ovvio che in presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Ma, va ricordata, l’importanza di questa fase, nella quale viene eseguita la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. Fin qui, tutto bene! Nulla da eccepire.
Ma è fondamentale, oltremodo che giuridicamente prescrittivo, che la prova preselettiva debba coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza, di trasparenza e merito: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.
La ratio del legislatore, in nuce al dettato normativo e costituzionale relativamente ai concorsi pubblici, era quella che – la preselezione – avrebbe dovuto essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso, né tantomeno prevedere disparità di valutazioni e trattamento, con l’approvazione di venti graduatorie regionali tutte diverse tra loro, su un concorso bandito a livello nazionale. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere, considerata la valenza nazionale della procedura concorsuale, a un multiplo di almeno 4 volte il numero di posti messi a concorso, attribuendo, un coefficiente di “punteggio minimo di voto” su base nazionale, non ledendo i principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della nostra Costituzionale.
Infatti, sono palesemente in contrasto con il principio del pubblico concorso, le norme che prevedono, ai fini di un giudizio di idoneità, per il superamento dello fase preselettiva, l’attribuzione di un voto minimo a livello regionale e non nazionale; così di fatto, demandando ad una volontà concorrente, una attribuzione giurisdizionale di livello Statale.
Solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare esperienze lavorative particolari, di titoli e/o di servizi locali e/o parametri discriminanti interni ad una Amministrazione di Ente Locale, avrebbero potuto giustificare, infatti, la validità di procedure di selezione con l’attribuzione di un voto minimo su base regionale. L’operato del MIUR, con una siffatta valutazione preselettiva regionale, ha posto in essere una disparità di trattamento, ledendo il principio inderogabile della finalità del concorso pubblico nazionale quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini .
Era consigliabile, ma in questa nostra Italia, non tutti sono intuitivi, procedere alla pubblicazione di una graduatoria unica nazionale preselettiva con un voto minimo comune, oppure stabilire un voto minimo già in partenza nel bando di concorso.
Semplicemente perché, il vero fattore discriminante e selettivo che attesti la preparazione dei futuri DSGA, sarà dato dalle prove scritte e non dalla memorizzazione di 4000 quiz, oppure, cosa più triste ed ingiusta, e che in una regionale si passi con 93, mentre in un’altra con 74 o meno. Questo succede in Italia.