A chi spetta pagare le bollette delle scuole?

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Facciamo il punto su un tema di grande attualità, alla luce dell’aumento sconsiderato dei costi dell’energia elettrica e del gas, in considerazione del fatto che le istituzioni scolastiche del territorio nazionale utilizzano migliaia di immobili statali e alla luce del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 che prevede misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023 e del “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) il 6 settembre 2022.

Il piano nazionale.

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) il 6 settembre 2022 prevede misure di contenimento nel settore riscaldamento e un insieme di misure nell’uso efficiente dell’energia, indirizzate anche alla Pubblica Amministrazione e dunque alle scuole.

Inoltre, sono state emanate le linee guida “Risparmio ed efficienza energetica in ufficio – Guida operativa per i dipendenti” predisposte dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

Le raccomandazioni sono rivolte a tutti i soggetti in causa:

  • I proprietari degli immobili (enti locali) sono chiamati a programmare interventi strutturali, che devono mirare a un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
  • I datori di lavoro devono dotare gli uffici di apparecchiature efficienti, fornire un ambiente lavorativo confortevole e sostenibile, e adottare un codice comportamentale che promuova il contenimento dei consumi;
  • Gli impiegati, invece, devono adottare uno stile di vita virtuoso, più attento alla riduzione degli sprechi;

Panoramica sui consumi.

Secondo le linee guida: “gli edifici adibiti a ufficio rappresentano circa il 10% di tutto il parco immobiliare italiano. Circa il 30% dei loro consumi energetici sono dovuti all’uso di luce artificiale, il 25% al riscaldamento, il 16% alle apparecchiature, come computer, stampanti, fax, fotocopiatrici e scanner, il 9% alla climatizzazione estiva e il 9% per il riscaldamento dell’acqua sanitaria”.

Interventi strutturali di efficientamento energetico.

Per chiarire gli aspetti cruciali relativi al pagamento delle utenze di luce e gas delle istituzioni scolastiche è necessario richiamare quanto previsto dal Decreto Legislativo 297/1994 detto anche Testo Unico sull’Istruzione che chiarisce le competenze e le relative responsabilità in materia, tra scuole e enti locali.

In particolare, all’art. 85 prevede che: “Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale. La materia dell’edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l’arredamento e per le attrezzature”.

Spetta dunque agli enti locali la programmazione e realizzazione degli interventi strutturali, che devono mirare a un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti.

Il pagamento delle utenze.

La norma di riferimento in materia è l’art. 3 della L. 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che, fugando ogni dubbio, prevede che i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”.

L’art. 107 del Decreto Legislativo 297/1994 prevede, in riferimento agli oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, che: “La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole”.

L’art. 89 specifica inoltre, in riferimento alle aree aperte e alle palestra annesse alle istituzioni scolastiche, che: “Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali”. Anche per tali locali infatti, spetta all’ente locale (Comune o Provincia) il pagamento delle relative utenze.

Pertanto, i Comuni provvedono al pagamento delle utenze delle scuole del primo ciclo di istruzione, le Province per le scuole del secondo ciclo.

Nella prassi spesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo provvedono alle utenze anticipando le risorse finanziarie, salvo poi richiederne il rimborso a consuntivo all’ente locale proprietario degli immobili.

Pagamento delle utenze per le attività extrascolastiche.

Per lo svolgimento di attività extrascolastiche, da parte di soggetti privati, enti del terzo settore o di enti pubblici, si pensi a titolo meramente esemplificativo alla concessione dei locali della palestra ad associazioni sportive dilettantistiche, l’utilizzo delle attrezzature così come il pagamento dei consumi di acqua luce e gas devono essere disciplinati da apposita convenzione con l’ente locale proprietario dell’immobile adibito ad uso scolastico, che può eventualmente prevedere anche il pagamento di un canone forfettario.

Sarà dunque possibile prevedere, di fatto, una duplice casistica: pagamento delle utenze a carico del soggetto utilizzatore o a carico dell’ente proprietario dell’edificio, con o senza corresponsione di un canone.

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