6 giorni di ferie come permessi: i docenti non devono cercare un sostituto

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Il personale docente assunto a tempo indeterminato può utilizzare, dopo i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni dei 3 giorni ovvero per gli stessi motivi e stesse modalità e senza bisogno di trovarsi un sostituto.

Permesso per motivi personali o familiari

L’inserimento al SIDI già da giugno 2018 del nuovo codice PE03 che recita “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI” recepisce la richiesta di poter inserire a sistema i sei giorni di ferie eventualmente commutati in permessi personali .

Si precisa  che il sistema non effettuerà nessun tipo di controllo in relazione al numero di giorni di ferie. Inoltre  sarà a cura dell’utente valorizzare il sub-codice corretto nel caso si tratti dei giorni di ferie utilizzati  come permesso personale .”

Permesso è attribuito e non spetta al dipendente trovare le sostituzioni

L’art. 15, comma 2, primo periodo, CCNL scuola 2007, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente  documentata “anche mediante autocertificazione” .

Per il comparto scuola (a differenza di altri comparti) non è previsto che il motivo sia grave, né che sia “debitamente” o “adeguatamente” documentato tanto che è prevista anche l’autocertificazione.

Il secondo periodo dello stesso comma 2 consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie) .

Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Pertanto, dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince chiaramente che  se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

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