400mila docenti e ATA con ricostruzione carriera illegittima, sentenza: spetta differenza stipendiale e scatto anzianità. Intervista a Walter Miceli

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La notizia è che sono passati vent’anni dall’approvazione dell’Accordo Quadro europeo sulla tutela dei lavoratori a tempo determinato.

 “Ma il Ministero della Pubblica Istruzione – osserva l’avvocato Walter Miceli – continua a discriminare i suoi dipendenti precari dal punto di vista retributivo. Una discriminazione che si protrae anche dopo l’assunzione a tempo indeterminato”. Miceli ha seguito come legale dell’Anief i ricorsi che hanno portato alle recentissime e clamorose sentenze della Corte di Cassazione. E precisa che “per effetto di queste sentenze, sono potenzialmente da rifare tutte le ricostruzioni di carriera decretate sin dal 2001, ossia sin dal recepimento in Italia dell’Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato”.

Avvocato Miceli, come si è arrivato a tanto?

Tutto nasce dalle regole sinora applicate per la ricostruzione della carriera del personale insegnante ed Ata. Come è noto, dopo il superamento del periodo di formazione e di prova, il dipendente del Miur viene confermato nel ruolo tramite il riconoscimento, a domanda, della pregressa anzianità dei servizi prestati con i contratti a tempo determinato. La ricostruzione della carriera è finalizzata a determinare il trattamento economico del dipendente e il successivo sviluppo di carriera, ma ha riflessi importanti anche sul trattamento di quiescenza e sulle graduatorie interne di istituto.

Secondo le illegittime regole finora applicate dal Miur, dopo l’immissione in ruolo, in sede di ricostruzione della carriera, il dipendente non ottiene l’immediata valutazione ai fini giuridici ed economici – e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali – di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato, per i docenti, oppure oltre il terzo anno di precariato, per il personale Ata”.

Che cosa ha stabilito la Cassazione con le recenti sentenze del 28 novembre?

La Cassazione, con le sentenze nn. 3149 e 3150 del 28 novembre, ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo. In altri termini, la Cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello a tempo indeterminato in quanto la disparità di trattamento, tra dipendenti ab origine a tempo indeterminato e dipendenti immessi in ruolo dopo un servizio di precariato non può essere giustificata dalla precedente natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla pretesa novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico”.

In base a quali regole dovranno adesso essere riviste le ricostruzioni della carriera?

La Cassazione ha precisato che nel calcolo dell’anzianità occorrerà tener conto di tutto il servizio effettivamente prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato: congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati. Il criterio del computo del servizio effettivo è stato valorizzato dalla Cassazione per evitare che l’eventuale cumulo del beneficio all’equiparazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni (prevista dall’art. 489 del decreto legislativo n. 297/94), con il computo integrale del servizio pre-ruolo, (derivante, invece, dalla disapplicazione degli artt. 485), possa determinare una discriminazione alla rovescia ai danni dei docenti ab origine assunti a tempo indeterminato”.

Facciamo degli esempi concreti, se possibile differenziando la posizione dei docenti e degli Ata.

Per il personale ATa, che ottiene la valutazione del preruolo secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, non è necessaria alcuna esemplificazione: tutti i decreti di ricostruzione della carriera del personale Ata con più di tre anni di servizio preruolo, infatti, sono illegittimi e andranno rielaborati secondo il principio stabilito dalla Cassazione della immediata ed integrale valorizzazione dei periodi di lavoro svolti con i contratti a termine”.

Veniamo agli insegnanti

Per gli insegnanti, invece, che attualmente ottengono la valutazione soltanto del servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con la regola però dell’equiparazione ad anno intero di tali servizi, occorrerà valutare caso per caso. Occorrerà cioè verificare il rispetto del principio di parità del trattamento retributivo per ogni insegnante, comparando l’anzianità spettante con il computo integrale del servizio preruolo effettivamente prestato, ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo determinato, con quello riconosciuto dal Miur con l’eventuale parificazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni”.

Proviamo a esporre qualche esempio di applicazione del nuovo criterio di ricostruzione della carriera secondo i principi elaborati dalla Cassazione, differenziando i servizi svolti di anno in anno fino al 31 agosto da quelli al 30 giugno o ancora inferiori.

“Prendiamo il caso di un docente con 7 anni di preruolo con supplenze tutte al 31 agosto. Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, ha ottenuto il riconoscimento di 6 anni. Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto a 7 anni”.

Veniamo alla seconda ipotesi

Prendiamo il caso di un docente con 13 anni di preruolo con 10 supplenze al 30 giugno e 3 anni non valutati perché inferiori a 180 giorni, per esempio, di 170 giorni. Ecco, nel decreto di ricostruzione di carriera, questo docente ha ottenuto il riconoscimento di 8 anni. Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto quantomeno a 9 anni e 7 sette mesi. Ho detto che avrebbe diritto quantomeno a 9,7 anni di servizio preruolo perché, in realtà, secondo il nostro parere, in relazione ai docenti con contratti al 30 giugno, sono da valutare anche i giorni di ferie maturati e non goduti in relazione al rapporto di lavoro a termine. Inoltre, secondo un’interpretazione delle sentenze della Cassazione ancora più rispettosa del principio di parità di trattamento, il docente assunto con contratti fino al 30 giugno avrebbe diritto alla valutazione anche dei mesi di luglio ed agosto perché in quei mesi le attività didattiche sono sospese e, dunque, il lavoratore a termine si trova in una condizione identica rispetto al docente assunto a tempo indeterminato che in quei mesi estivi matura l’anzianità di servizio senza prestare attività didattica”.

Approfondiamo ancora di più. Che cosa si ottiene, in concreto, grazie a una migliore ricostruzione della carriera rispetto a quella elaborata dal Miur?

Si ottiene la differenza stipendiale corrispondente tra ciò che il dipendente ha percepito e ciò che avrebbe dovuto percepire con l’integrale ed immediata valutazione del preruolo. Il secondo vantaggio è che si raggiungono più velocemente i gradoni stipendiali successivi”.

Quali consigli si sente di dare agli interessati?

Tutti i dipendenti del Miur in questa fase dovrebbero chiedere un parere legale sulla correttezza del decreto di ricostruzione della carriera alla luce dei nuovi criteri nuovi evidenziati dalla Cassazione. Ma forse i dipendenti del Miur dovrebbero pretendere dai propri sindacati anche un’azione più efficace per far finalmente introdurre nei contratti collettivi, a vent’anni dall’approvazione dell’Accordo Quadro europeo sulla tutela dei lavoratori a tempo determinato, il principio di parità di trattamento retributivo tra il personale precario e quello di ruolo”.

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