Iscrizione studenti, scelta IRC o opzioni alternative

Il tema degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola solleva questioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione delle attività alternative e la tutela del diritto all’istruzione. Un aspetto particolarmente delicato è la gestione dell’uscita dalla classe durante le lezioni di religione, in caso sia prevista.
La normativa di riferimento
Il Testo Unico sull’istruzione (d.lgs. 297/1994) regola, all’art. 310, il diritto degli studenti di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Questo diritto si basa sull’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che garantisce la libertà di coscienza e il rispetto della responsabilità educativa dei genitori. La scelta viene esercitata al momento dell’iscrizione, ogni anno scolastico, senza possibilità di rinnovo automatico, e deve essere fatta dagli studenti delle scuole superiori personalmente, mentre nelle scuole primarie e medie, la decisione è affidata ai genitori o tutori legali.
Le opzioni alternative
Le scuole propongono diverse attività alternative durante le ore di religione cattolica, come stabilito dalle circolari del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le opzioni includono:
- Attività didattiche e formative alternative;
- Studio e ricerca individuale assistita da personale docente o educativo;
- Studio individuale non assistito (per le scuole secondarie di secondo grado);
- Allontanamento dalla scuola, con possibilità di entrata posticipata, uscita anticipata o durante le ore intermedie.
Questa gamma di scelte deriva da disposizioni legislative e dalla sentenza n. 13 dell’11 gennaio 1991 della Corte costituzionale, che ha confermato la legittimità delle opzioni nel rispetto del dettato costituzionale. Né il Dirigente scolastico né il collegio dei docenti possono modificare o limitare tali scelte.
Organizzazione delle attività didattiche alternative
La circolare ministeriale n. 368 del 1985, ancora in vigore, prevede che le scuole, in presenza di richieste, organizzino attività didattiche alternative attraverso una programmazione deliberata dal Collegio dei docenti. Tali attività vengono svolte in spazi dedicati, assicurando la vigilanza necessaria. Il personale per queste attività viene selezionato con un ordine di priorità che include:
- Docenti interni, con precedenza per i docenti in esubero o con necessità di completare l’orario di cattedra;
- Attribuzione di ore eccedenti fino a 6 ore settimanali a docenti disponibili;
- Nomina di supplenti dalle graduatorie di istituto, con contratto a tempo determinato.
È importante sottolineare che gli incarichi per queste attività non possono essere affidati a insegnanti di religione cattolica.
Allontanamento dalla scuola
Nel caso in cui la famiglia o lo studente scelga l’allontanamento dal plesso scolastico durante le ore di religione, è necessaria una dichiarazione scritta che sollevi la scuola dalla responsabilità di vigilanza, trasferendola ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale. Tale dichiarazione deve specificare le modalità di uscita e l’eventuale rientro dell’alunno.
Per facilitare l’organizzazione degli allontanamenti, i Dirigenti scolastici possono stabilire regolamentazioni interne, come l’assegnazione delle ore di religione alla prima o all’ultima ora di lezione, agevolando così la gestione delle uscite degli studenti che non partecipano all’insegnamento della religione cattolica.