Valutazione studenti, cosa cambia: analisi della bozza del nuovo Regolamento. Le novità principali in 10 punti

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Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Cogliere gli elementi di continuità nonché quelli di discontinuità rispetto al regolamento vigente è il primo passo di dirigenti e docenti per reindirizzare l’agire delle scuole a partire dal prossimo anno scolastico.

Ecco le novità principali del Regolamento in 10 punti:

  1. Il comportamento non rientra nell’oggetto della valutazione, inoltre la valutazione è definita “essenzialmente formativa“. Rimangono inalterati sia il richiamo alla coerenza con l’Offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sia il riconoscimento della competenza del collegio dei docenti a definire criteri e modalità dell’azione valutativa. Rimane pure inalterata l’affermazione di principio che gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
  2. Il testo conferma che la valutazione degli apprendimenti avviene tramite “votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento“.
  3. Viene stabilito che spetta al dirigente scolastico (o al suo delegato) la presidenza di tutti i consigli convocati per gli scrutini intermedi e finali.
  4. Viene ribadito che “la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall’alunno
  5. La richiesta della sufficienza non è più riferita ad ogni singola materia ma al complessivo andamento degli apprendimenti.
  6. Le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica.
  7. Lo schema di Regolamento opera un sostanziale alleggerimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Le prove invalsi sono anticipate al mese di aprile, la commissione d’esame è presieduta dal dirigente scolastico, le prove scritte sono 3 (italiano, logica-matematica, competenze in lingue straniere), articolata in due sezioni.
  8. Le condizioni per l’ammissione all’esame di Stato sono 4:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle prove INVALSI;

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno;

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento.

8) Anche per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo la bozza prevede una semplificazione: le prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un colloquio.

Viene quindi abolita la terza prova,

9) L’esperienza di alternanza scuola·lavoro diviene obbligatoriamente oggetto di esposizione sotto forma di “una breve relazione e/o un elaborato multimediale“.

10) Il voto finale complessivo rimane in centesimi

Consulta un’analisi completa della bozza del regolamento, a cura di Giuseppe Mariani, sul blog Edises.

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