Vaccini obbligatori, autocertificazione docenti ed ATA: manca voce su “immunizzazione per malattia naturale”

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Come è noto entro il 16 novembre 2017 il personale scolastico ( si presumono tutti i docenti, ATA e Dirigenti) devono rendere alla Istituzione scolastica nella quale prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

Già si è discusso sull’utilità o meglio inutilità di questa produzione documentale, così come sorgono dubbi sul fatto che questa documentazione debba essere consegnata alla sola scuola di titolarità oppure, nel caso molto diffuso, in cui si operi in più scuole, alle rispettive sedi di servizio.

Il Ministero ha diffuso un modello che dovrà essere compilato ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione verrà sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

E come ricordato dalla nota MIUR di agosto le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all’adempimento, differimento, esonero o omissione dell’obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge ivi considerato. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Il modello ministeriale riporta l’elenco delle dieci vaccinazioni oppure la voce “ non ricordo”.

Come è noto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, come poi convertito in legge prevede che l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilita’ del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Perché non è stata contemplata tale sezione nel modello di autocertificazione?

Scarica il  modello

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