Vaccini, autocertificazione docenti ed ATA : Chi non compila rischia illecito disciplinare. C’è violazione privacy?

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Nel noto modello di autocertificazione con il quale l’operatore scolastico deve attestare il proprio stato vaccinale, vi è un chiaro riferimento al dlgs 30 giugno 2003/196 evidenziandosi che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti. Può essere sufficiente tale richiamo per sanare le eventuali problematicità in ordine al trattamento dei dati personali?

L’unica cosa certa è che gli operatori scolastici non possono non compilare quel modello. Ciò potrebbe comportare una valutazione di illecito disciplinare a prescindere dalla sua utilità iniziale.

Altro quesito, ma chi sono gli operatori scolastici? Per il dizionario Treccani alla voce operatore scolastico si legge : “ nella scuola, addetto a mansioni esecutive e di pulizia”. Cioè i collaboratori scolastici, gli ATA?

Non sarebbero contemplati i docenti? Ed i dirigenti? Un testo scritto male ed in maniera tipicamente italiana. Se per operatore scolastico si vorrebbe intendere l’intero personale operante nella scuola, pare ovvio includervi anche la dirigenza, una sua esclusione sarebbe incomprensibile stante il fatto che frequenta i medesimi ambienti ed è a contatto con gli studenti.

Come consegnare questo modello? Con quali cautele?

Pur non essendoci prescrizioni da parte del Garante, che sarebbero auspicabili, è consigliabile compilare quel modello e consegnarlo in busta chiusa alla scuola. Andrà trattato come dato sanitario sensibile, con fascicolazione a parte. Ci si deve ricordare in via generale che è sempre vietata la diffusione di “dati idonei a rivelare lo stato di salute” del lavoratore. Ma per ragioni strettamente connesse all’attività lavorativa, è ammesso l’accesso del datore di lavoro o dei soggetti incaricati ai dati sanitari che il lavoratore fornisce, a titolo esemplificativo, per beneficiare di permessi o giustificare le proprie assenze pur con le cautele del caso. Sarebbe stato opportuno far gestire questa documentazione al solo Medico Competente se non direttamente all’Azienda Sanitaria di riferimento.

Però è anche vero che il problema potrebbe sorgere con l’articolo 2087 del codice civile ed il Dlgs 81/2008. L’art.2087 c.c. stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La vaccinazione può essere chiaramente intesa come una delle misure di protezione necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro é tenuto ad adottare e dunque è tenuto a conoscere la situazione in essere dei propri dipendenti in merito alla questione della vaccinazione. Però ad oggi non è contemplata la vaccinazione obbligatoria per gli operatori scolastici come prevista per gli studenti, con riferimento alle note dieci vaccinazioni.

Non ci si deve dimenticare che tutta questa urgenza deriva da una strategia europea da un lato che ha visto il nostro Paese essere in considerevole ritardo e dall’altro da strategie decise nel 2014 al Global Health Security Agenda presso la Casa Bianca e l’Italia, come ha reso noto il Sole 24 in quel tempo, è stata incaricata di guidare fino al 2020 le strategie e le campagne vaccinali nel mondo. Si è discusso sulla presunta inutilità od utilità di tale modello di autocertificazione.

La sensazione che si ha è che la compilazione di questo contestato modello servirà allo Stato una volta verificata la situazione complessiva a livello vaccinale per provvedere successivamente, con eventuali modifiche legislative ed interventi d’urgenza, per disporre le vaccinazioni mancanti nei confronti dei dipendenti ivi considerati. D’altronde se ad oggi la vaccinazione obbligatoria nei confronti degli operatori scolastici come prevista per gli studenti non sussiste è solo per ragioni economiche, per gli eccessivi costi iniziali, nulla di più o di meno.

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