Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, quale ordine nell’assegnazione delle cattedre?

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Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2016/17, devono seguire uno specifico ordine così come indicato e stabilito nell’Allegato 3 dell’ipotesi di CCNI.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2016/17, devono seguire uno specifico ordine così come indicato e stabilito nell’Allegato 3 dell’ipotesi di CCNI.

La sequenza operativa stabilita dalla normativa ha come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi che sono alla base della mobilità annuale:

1 – il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero

2 – la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola

3 – garanzia, nei limiti del possibile, della continuità didattica

4 – valorizzazione delle competenze professionali

Nella sequenza operativa indicata nell’Allegato 3 viene determinato l’ordine e la priorità con le quali vengono predisposte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente.

Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

Analizziamo, quindi, l’ordine delle operazioni così come previsto nell’Allegato 3, dove vengono individuate 44 fasi raggruppate in 6 tipologie differenti di operazioni.

1 –Dalla fase 1 alla fase 9 rientrano le OPERAZIONI RIGUARDANTI I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO

Vengono utilizzati prioritariamente i docenti già titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio dell’anno scolastico 2015/16. (fase 1).

Seguono le utilizzazioni dei docenti titolari sul sostegno che usufruiscono delle precedenze secondo l’ordine riportato nell’art. 8 dell’ipotesi di CCNI (fasi 2-3-4-5-6).

Effettuate le utilizzazioni dei docenti beneficiari delle precedenze seguono le seguenti operazioni :

fase 7: Utilizzazione, in base al punteggio, del docente titolare di sostegno trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel seguente ordine:

– sul distretto sub comunale di precedente titolarità

– sul comune di precedente titolarità

– su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine);

L’utilizzazione avviene anche su tipologia di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Chiaramente questa fase non può riguardare la scuola secondaria di II grado, per la quale fino al corrente anno scolastico esisteva la D.O.S. e i docenti avevano titolarità nella Dotazione Organica Sostegno e non su scuola

fase 8: Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su posto di sostegno. Che rientrano nelle categorie previste nell’art. 2 comma 1 lettera e) ed f), cioè i docenti di sostegno ex D.O.S. trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2015/16 (lettera e) e i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio su sede (lettera f)

fase 9 : riguarda l’assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno nello stesso comune tra distretti diversi e nella provincia.

Viene precisato che, in questa fase, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto (escluse le lettere m ed r). Ivi compresi i docenti trasferiti su ambito territoriale

2 -Dalla fase 10 alla fase 19 rientrano le OPERAZIONI SU SOSTEGNO DEI TITOLARI DI POSTO COMUNE NELLA PROVINCIA

Vengono utilizzati prioritariamente nella scuola di precedente titolarità i docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferiti quale soprannumerari nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni (fase 10).

Segue, nella fase 11, la conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno scolastico precedente.

Nelle fasi successive si considerano i docenti in possesso del titolo di specializzazione, ma con requisiti diversi:

fase 12: utilizzazione, in base al punteggio, del docente titolare di posto comune trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel seguente ordine:

– sul distretto sub comunale di precedente titolarità

– sul comune di precedente titolarità

– su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine)

fase 13: utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non licenziabili (art. 2, lettera n)) che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza.

Viene precisato che quanto disposto in questa fase è valido solo per la scuola secondaria di I grado

fase 14: utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art. 2 lettera c) (docenti restituiti ai ruoli) e m) (riconversione su sostegno) in possesso del prescritto titolo di specializzazione

fase 15: utilizzazione su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso o posto con esubero nella provincia

fase 16: utilizzazione su sostegno a domanda del docente titolare di posto comune in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso o posto con esubero

Viene precisato che quanto disposto nelle fasi 15 e 16 interessa i docenti che rientrano nella categoria indicata nell’art.2 lettera i), cioè “docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, , o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero”

fase 17: utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 2 comma 1 lettera e) (titolari sulle dotazioni provinciali) ed f) (assunti nell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio su sede ) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo.

fase 18: utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti.

fase 19: assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare di posto comune nella provincia.

Viene precisato che il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 dell’ipotesi di CCNI viene trattato con priorità, nell’ordine previsto escluse le lettera m) (lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni) ed r) (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale).

Si ritiene utile sottolineare, infatti, che le precedenze previste nell’art.8 nelle succitate lettere m) ed r) sono valide esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali

3 -Dalla fase 20 alla fase 29 rientrano le OPERAZIONI SU POSTO COMUNE

Vengono utilizzati prioritariamente i docenti di scuola Primaria su posto di lingua straniera con precedenza nell’ambito del circolo di titolarità (fase 20).

Seguono le utilizzazioni dei docenti titolari di posto comune che usufruiscono delle precedenze secondo l’ordine riportato nell’art. 8 del CCNI (fasi 21-22-23 e 24).

Effettuate le utilizzazioni dei docenti beneficiari delle precedenze seguono le seguenti operazioni :

fase 25: utilizzazione dei docenti cessati dal collocamento fuori ruolo.

fase 26: conferma, a domanda, dei docenti nella scuola in cui sono stati utilizzati nell’anno scolastico precedente, nella stessa classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.

Nelle fasi successive vengono stabilite le utilizzazioni su posto comune di docenti che hanno requisiti diversi:

fase 27: utilizzazione, in base al punteggio, del docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel seguente ordine:

– sul distretto sub comunale di precedente titolarità

– sul comune di precedente titolarità

– su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine)

fase 28: utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti titolari su ambito in soprannumero dopo le operazioni di mobilità della fase A

fase 29: utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza (art. 2, lettera n).

Viene precisato che quanto disposto in questa fase è valido solo per la scuola secondaria di I grado

4 –Dalla fase 30 alla fase 37 rientrano le OPERAZIONI RIGUARDANTI I TITOLARI DI POSTO COMUNE PROVENIENTI DA ALTRO RUOLO/CLASSE DI CONCORSO NELLA PROVINCIA (IVI COMPRESI I DOCENTI TRASFERITI SU AMBITO)

Vengono effettuate prioritariamente le conferme nell’utilizzazione dei docenti rientranti nelle seguenti categorie:

fase 30: docenti rientranti nelle categorie previste all’art. 2 lettera l) dell’ipotesi di CCNI, che chiedono conferma e nuova utilizzazione su tipo posto comune a domanda e i docenti richiedenti strutture ospedaliere o carcerarie e CPIA

fase 31: docenti appartenenti a posto o classe di concorso con esubero nella provincia in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità

fase 32: utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario su ambito, appartenente a posto o a classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità

fase 33: docenti provenienti da altro ruolo, appartenenti a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità

fase 34: docenti soprannumerari provenienti da altro ruolo, appartenenti a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità

fase 35: utilizzazione a domanda dei docenti dell’art. 2 comma 1 lettera e) (titolari sulle dotazioni provinciali) titolari su posto comune

fase 36: assegnazione provvisoria dei docenti nell’ambito dello stesso comune tra distretti diversi

fase 37: assegnazione provvisoria nella provincia su tipo posto comune

Viene precisato che in questa fase il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI viene trattato con priorità nell’ordine previsto

5 -Dalla fase 38 alla fase 41 rientrano le OPERAZIONI SU SOSTEGNO DEI TITOLARI IN ALTRA PROVINCIA

Vengono utilizzati prioritariamente i docenti titolari di posto comune specializzati, appartenenti allo stesso ruolo o classe di concorso, provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. che chiedono conferma e, successivamente, utilizzazione su sostegno (fase 38)

Viene precisato che in questa fase il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI viene trattato con priorità nell’ordine previsto

Segue la proroga a domanda e, successivamente, l’utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti a diverso ruolo o classi di concorso provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero (fase 39).

La mobilità annuale su sostegno di docenti titolari in altra provincia si completa con le fasi 40 e 41 che riguardano precisamente:

– assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione (fase 40)

Viene precisato che sono compresi i docenti trasferiti su ambito e in caso di concorrenza prevale l’istanza del docente titolare di sostegno.

Si chiarisce, inoltre, che in questa fase il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI viene trattato con priorità nell’ordine previsto

– utilizzazione su sostegno a domanda di docenti senza titolo di specializzazione che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno (fase 41)

6 Dalla fase 42 alla fase 44 rientrano le OPERAZIONI SU POSTO COMUNE RIGUARDANTI I TITOLARI PROVENIENTI DA ALTRA PROVINCIA

Viene data priorità alle utilizzazioni a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero (fase 42), seguono poi le assegnazioni provvisorie su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia (fase 43).

La mobilità annuale interprovinciale si conclude con la fase 44 riguardante l’utilizzazione d’ufficio dei docenti che rientrano nella categoria prevista nell’art. 2 comma 4, cioè “Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell’allegato 1 del CCNI dell’8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero.”

Tutto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Le date

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