Da TFS a TFR. Anief-Cisal chiede di recuperare i 1.500 euro sottratti dalla liquidazione tra il 2011 e il 2012

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ANIEF – Sul trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti arriva un accordo, tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, che permette di spostare in avanti di cinque anni, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di passare dal regime di TFS a TFR.

ANIEF – Sul trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti arriva un accordo, tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, che permette di spostare in avanti di cinque anni, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di passare dal regime di TFS a TFR.

Entrambi le parti – pubblica e sindacale – sono convenute sulla “necessità di attivare, entro un anno dalla sottoscrizione, un confronto per verificare tali disposizioni convenendo sull’utilità di adottare, anche, nuove iniziative volte ad accrescere e a rafforzare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche ed il proprio personale in ambito di cultura previdenziale” commenta oggi Orizzonte Scuola .

Anief prende atto di tale accordo, ma continua a focalizzare l’attenzione su una palese ingiustizia che l’amministrazione ha attutato nei confronti di un alto numero di lavoratori andati in pensione negli ultimi anni. Si tratta dell’applicazione illegittima di una trattenuta, pari al 2,69%, derivante dal passaggio coatto dal “Trattamento di fine servizio” che ha prodotto una liquidazione ridotta di un importo che va dai 750 euro ai 1.500 euro: tale sottrazione è stata applicata a tutti coloro che hanno lasciato il servizio a partire dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2012.

La giurisprudenza, del resto, parla a favore dei lavoratori. Perchè la Legge 122/2010 è stata più volte dichiarata incostituzionale: se da una parte, infatti, è stata reputata legittima la Legge 228/12, art. 1, cc. 98/99 che riporta in regime ‎di TFS (la ex indennità di buonuscita come disciplinata dagli artt. 37/38 del D.P.R. 1032/73) il personale transitato temporaneamente per il 2011/12 in regime di TFR e in attesa ancora di ricevere il 2,69% versato in misura minore dallo Stato figurativamente, dall'altra va sottolineato che rimane legittima in caso di trattamento di fine servizio la trattenuta, assente proprio per chi è in regime di TFR, dove si è passati da un regime di diritto pubblico a uno di diritto privato regolato dall'art. 2120 del Codice civile. E non è un caso che per i privati il trattamento di fine rapporto risulti interamente a carico del datore di lavoro.

Il via libera alle sentenze favorevoli ai ricorrenti è di fatto arrivato dopo che la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, ha incasellato come illegittima l’operazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del dPR 1032/73”.

Lo stesso concetto è stato anche ribadito dalla Consulta con una seconda sentenza, la n. 244/2014. La Corte Costituzionale ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, in particolare dell’art. 12, comma 10, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di fine rapporto.

Anief annuncia, pertanto, che nei prossimi giorni comunicherà attraverso il proprio sito internet le procedure, ai pensionati danneggiati, di attuare appositi decreti ingiuntivi per recuperare immedatamente le somme indebitamente sottratte. “Ricordiamo che diversi tribunali – come Treviso, Roma e Salerno – si sono già pronunciati in modo positivo su richieste di natura analoga”, ha detto Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal.

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