TFA sostegno 2016/17: come richiedere i permessi per diritto allo studio

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Nel corso del 2017 le Università, dopo aver espletato le selezioni, daranno avvio al III ciclo del corso per il conseguimento della specializzazione su sostegno.

Alcuni docenti potranno usufruire di 150 ore di permessi per diritto allo studio.

Se gli Uffici Scolastici non hanno permesso di presentare la domanda di riserva (ci risulta che sia stato così), adesso si torna ad integrare il CCNI regionale al fine di permettere un’aliquota per la frequenza del corso di specializzazione di sostegno.

Il personale che usufruisce dei permessi può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio. Alcuni contratti regionali permettono anche a docenti con supplenze temporanee lunghe di presentare la domanda, quindi è consigliabile controllare.

La domanda va consegnata alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.

I permessi sono validi per anno solare, quindi nel caso del TFA sostegno dal momento della concessione (graduatoria definitiva pubblicata dall’Ufficio Scolastico) fino al 31 dicembre 2017. Pertanto, se non si rientra nel numero dei beneficiari, o il monte ore concesso è esiguo, in caso di assenze inevitabili bisogna fare ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL.

Una volta concessi, la fruizione dei permessi può essere articolata in

  • permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
  • permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio

La modalità di fruizione dei permessi è indicata per linee generali nei contratti regionali, in ogni caso è bene precisare che il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Questo significa che, per evitare disagi al servizio scolastico (numerose assenze del docente) ma permettere l’esercizio del diritto, sarebbe auspicabile una modifica, se necessaria e nei limiti del possibile con le esigenze degli altri docenti, dell’orario di servizio. Anche se si è a metà anno scolastico.

La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

I permessi per diritto allo studio non valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova se fruiti a giorni interi, non incidono invece nel caso di fruizione ad ore.

Riferimenti normativi
art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell’08/07/1989, nota prot. n. 7166 del 05/02/1990, cm n.319 del 24/10/1991, telex prot. n. 20880 dell’08/07/1992, cm n. 130 del 21/04/ 2000, CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a), contratto collettivo integrativo regionale.

Ricordiamo che i permessi verranno concessi per la frequenza del corso, non per la preparazione alla selezione o durante i giorni delle prove.

Pubblichiamo l’integrazione ai permessisostegnoPiemonte

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