TFA, PAS, SFP non possono entrare in GaE, a dirlo il Consiglio di Stato. Per diplomati magistrale decisione rimessa alla Plenaria

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Su ricorso promosso dagli Avv. Cundari Francesco e Cundari Giuseppe il Consiglio di Stato con sentenza 364/2016 si è espresso nel merito circa la richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento degli abilitati TFA, PAS, Scienze della formazione primaria e diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/02, distinguendo la situazione complessa e delicata di quest'ultimo titolo.

Su ricorso promosso dagli Avv. Cundari Francesco e Cundari Giuseppe il Consiglio di Stato con sentenza 364/2016 si è espresso nel merito circa la richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento degli abilitati TFA, PAS, Scienze della formazione primaria e diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/02, distinguendo la situazione complessa e delicata di quest'ultimo titolo.

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda la possibilità, o meno, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di aspiranti docenti

  • in possesso di diploma magistrale con valore abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
  • di laurea in Scienze della Formazione primaria, o di “altra laurea
  • abilitazione conseguita nei corsi PAS conclusi entro il mese di luglio 2014
  • TFA
  • idonei al concorso a cattedre, indetto con DDG n. 82 del 2012

Ad essere impugnato il decreto del M.I.U.R. n. 235 del 1 aprile 2014 nella parte in cui detto inserimento non era previsto.

Il Collegio rileva che le graduatorie ad esaurimento, in cui gli attuali appellanti vorrebbero essere inseriti, discendono dalla trasformazione – ex art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – delle graduatorie permanenti del personale docente, con alcuni ulteriori inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008, per personale già abilitato o con abilitazione in corso di conseguimento.

La norma in questione enunciava espressamente la finalità di dare “ adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione ”; tale finalità era già implicita in normative precedenti, che avevano cercato di rivitalizzare il reclutamento dei nuovi insegnanti attraverso concorso pubblico per esami, certamente più idoneo a selezionare in modo ottimale il personale docente, con modalità pienamente conformi all'art. 97, comma 2, della Costituzione

Con la legge 296/2006 si è concretizzato l'intento di non consentire ulteriori accessi alla docenza con matrice diversa da quella concorsuale vera e propria, per esami e non per soli titoli, fatto salvo il graduale assorbimento nei ruoli dei docenti che, nel sistema previgente, avevano comunque maturato una lunga esperienza di insegnamento, sulla base di titoli che ne avevano consentito, a suo tempo, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti.

Vi sono state però delle deroghe per cui nelle Graduatorie ad esaurimento sono stati comunque inseriti coloro che avessero conseguito il titolo abilitante tramite i corsi attivati nell'anno accademico 2007/2008, ovvero che in tale anno si fossero iscritti al corso di laurea in scienza della formazione; in fascia aggiuntiva “ a decorrere dall'anno scolastico 2012 – 2013 ”, chi avesse frequentato corsi abilitanti, o corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Va detto che gli appellanti prospettano situazioni diverse fra loro, circa l'ammissibilità di titoli conseguiti, alcuni per concorso, altri tramite corsi abilitanti. Solo nel caso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 invece, il titolo era antecedente alla chiusura delle graduatorie in questione, benchè l'efficacia abilitante dello stesso fosse stata solo successivamente riconosciuta (cons. Stato, sez. II, parere n. 3813 in data 11 settembre 2013, seguito da d.P.R. del 25 marzo 2014).

Per quanto riguarda la prima tipologia (TFA, PAS, Scienze della formazione primaria), il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di tardività e inammissibilità, in quanto le istanze, presentate nel 2014, non potevano comunque consentire deroghe alla disciplina legislativa, che chiaramente precludeva ai nuovi abilitati, o ai possessori di qualsiasi titolo di laurea, o ai candidati, risultati idonei nel ricordato concorso del 2012, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, costituite per consentire il graduale assorbimento nei ruoli dei “ precari storici ”, mentre era riservata ai nuovi, più giovani aspiranti la sola via dell'accesso concorsuale per esami (fatta salva la possibilità di permanenza degli stessi nelle graduatorie di Istituto, destinate a sopperire ad esigenze estemporanee di supplenza).

Resta invece da esaminare la situazione, in qualche misura più delicata, dei possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Ad avviso del Collegio vi sono delle ragionevoli motivazioni per la sottoposizione della questione all'Adunanza Plenaria.

Nella situazione in esame, peraltro, non si comprende perché il possesso di titolo abilitante sia stato fatto valere a tanti anni di distanza dal relativo conseguimento. Diversa sarebbe la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, in base all'art. 1 bis del decreto legge n. 97 del 2004, essendo la presenza nelle graduatorie condizionata all'espressa volontà di rimanervi; si è ritenuto, però, che la mancanza di tale volontà non potesse venire presunta.

Il Collegio pertanto

  • respinge le domande di immissione nelle graduatorie ad esaurimento dei possessori, nominativamente individuati negli atti di appello, di titolo di laurea in scienza della formazione o altra laurea, nonché di abilitazione conseguita nei corsi PAS, conclusi entro il mese di luglio 2014, o di TFA, o ancora idonei al concorso a cattedre, indetto con DDG n. 82 del 2012;
  • dispone il deferimento all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ex art. 99, comma 1, cod. proc. amm., della questione relativa all'iscrizione nelle medesime graduatorie ad esaurimento dei titolari – singolarmente individuati negli atti di appello – di diploma magistrale , conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

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