TFA e graduatorie istituto, Bruschi: come superare il problema di chi è in possesso dei vecchi titoli d’accesso

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L’ispettore del Miur, Max Bruschi, è intervenuto sul suo profilo FB sulla questione relativa ai titoli d’accesso al TFA e alle graduatorie di Istituto.

Dopo una breve premessa dedicata all’opportunità o meno di bandire il TFA per l’A.A. 2017/18, la cui scelta spetta alla politica, Bruschi evidenzia la necessità di risolvere “il problema dell’assenza nel DPR 19/2016 di una fase transitoria sulla validità dei previgenti titoli di studio (a mio avviso era ed è necessaria, per considerazioni esclusivamente giuridiche)”. Ciò a prescindere dall’imminenza o meno del tirocinio formativo attivo (l’ispettore sembra essere propenso ad un’attivazione a breve, come testimoniano le sue parole: “Forse è opportuno valutare che non sono le abilitazioni ad “alimentare la schiera di precari”, considerato che “il sistema scolastico ha sempre bisogno di docenti che coprano le supplenze”).

Secondo Bruschi, la soluzione non sarebbe difficile e dovrebbe consistere in un emendamento tecnico nel “Proroga termini”, sulla base del quale potrebbero accedere ai percorsi abilitanti (TFA) coloro i quali, all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (DPR n. 19/2016), sono in possesso dei titoli di accesso alle vecchie classi di concorso e coloro i quali sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli appena citati, subordinatamente al conseguimento del titolo ed all’acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti dal previgente ordinamento.

L’ispettore prova ad abbozzare l’eventuale emendamento:

“All’articolo 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 6.

6.  Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all’accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l’articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente:

1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai percorsi di abilitazione previsti dall’ordinamento vigente e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono in possesso dei titoli di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;
b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all’acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti dal previgente ordinamento.”

Le indicazioni di Bruschi sono preziose e salvaguarderebbero sia i precari che il Miur stesso, come conferma l’affermazione sopra riportata dello stesso Ispettore: “a mio avviso era ed è necessaria, per considerazioni esclusivamente giuridiche”, riferendosi alla necessità di colmare il vuoto presente nel DPR n. 19/2016.

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